La motivazione numerica e le irregolarità formali nei verbali non invalidano l’esame preliminare (TAR Lombardia n. 3884 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione della commissione d’esame espressa con voto numerico, ancorché non accompagnata da annotazioni testuali, è sufficientemente motivata quando si fonda su una griglia di valutazione predeterminata e accessibile, contenente indicatori e descrittori analitici, e la comunicazione finale richiami per relationem i verbali delle prove. La mancata sottoscrizione di un verbale da parte di alcuni commissari costituisce mera irregolarità formale, inidonea a inficiare la validità delle operazioni, qualora altri verbali redatti per il medesimo momento valutativo rechino le firme di tutti i componenti. La prova orale è un autonomo momento di accertamento rispetto alla prova scritta e può legittimamente condurre a esiti differenti, in quanto riferita a competenze e capacità diverse. In materia di esame preliminare dei candidati esterni, l’unitarietà della prova, volta ad accertare la preparazione sulle discipline degli anni mancanti e dell’ultimo anno, non esclude la formulazione di giudizi distinti per l’idoneità alla classe e per l’ammissione all’esame di maturità.
Il Fatto
Il ricorrente, candidato esterno, aveva sostenuto presso l’Istituto di istruzione superiore un unico esame preliminare contestuale per l’idoneità al quinto anno e per l’ammissione all’Esame di Maturità. All’esito, la commissione deliberava la non idoneità alla classe quinta e la non ammissione alla maturità. Il ricorrente impugnava entrambi i giudizi, deducendo il difetto di motivazione delle valutazioni, formulate solo con voti numerici, e numerose irregolarità del verbale della prova orale, tra cui la mancanza dell’orario, dei nominativi e delle sottoscrizioni di tutti i commissari nonché l’eccessiva brevità delle prove.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha innanzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione, rilevando come il ricorrente avesse espressamente impugnato entrambi i giudizi, proponendo censure di carattere procedimentale riferibili all’unico esame svolto. Ha invece dichiarato l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse delle censure avverso la non ammissione alla maturità, atteso che il ricorrente, ammesso con riserva, non aveva superato le prove e aveva prestato acquiescenza.
Nel merito, la censura sul difetto di motivazione è stata disattesa: la comunicazione richiamava per relationem i verbali, e l’attribuzione dei voti numerici, fondata sulla rubrica di valutazione del PTOF con indicatori e descrittori, era idonea a esporre le valutazioni di discrezionalità tecnica senza necessità di annotazioni testuali. Il Collegio ha inoltre escluso la contraddittorietà tra esiti positivi e negativi in materie diverse, essendo la prova orale un autonomo momento di accertamento.
Quanto alla dedotta insufficienza del tempo, la censura è stata ritenuta generica, non avendo il ricorrente allegato alcun pregiudizio per la propria prova, e infondata in fatto: la commissione aveva operato in due sottocommissioni parallele, con un tempo medio per ciascun candidato doppio rispetto a quanto ipotizzato. Infine, la mancata sottoscrizione di un verbale da parte di due commissari è stata qualificata come mera irregolarità formale, atteso che gli altri verbali del medesimo momento valutativo recavano le firme dell’intero collegio, attestandone la partecipazione.
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Nota della Redazione
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