CCNL diverso in offerta, equivalenza non emendabile in soccorso istruttorio (Cons. Stato n. 6822 del 07.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’indicazione del contratto collettivo applicato ai dipendenti costituisce elemento essenziale dell’offerta, perché incide direttamente sulla determinazione dei costi della manodopera. La dichiarazione con cui il concorrente, in sede di soccorso istruttorio, modifichi il CCNL originariamente indicato, si impegni ad applicare quello previsto dalla lex specialis o assuma trattamenti individuali compensativi integra una modifica sostanziale dell’offerta economica, vietata a tutela della par condicio e del principio di immodificabilità. Il giudizio di equivalenza delle tutele non può essere fondato su contratti individuali, né su un ruolo soggettivo diverso da quello enunciato in offerta. La valutazione tecnica della stazione appaltante è sindacabile solo per manifesta illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti.
Il Fatto
Un consorzio stabile partecipa a una gara europea indetta da una società concessionaria autostradale, indicando per l’esecuzione dei lavori una consorziata che dichiara di applicare ai propri dipendenti il CCNL Metalmeccanica. Il disciplinare prevede per tutti i lotti il CCNL Edilizia, ovvero un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative.
Prima graduata, l’offerente viene invitata a comprovare i requisiti. La stazione appaltante attiva il soccorso istruttorio e chiede la dichiarazione di equivalenza. Acquisitala, il RUP segnala una serie di scostamenti tra i due contratti e dispone l’esclusione. Il TAR Lazio respinge il ricorso; il consorzio appella, contestando il diniego di una modifica in riduzione della compagine esecutiva e il giudizio di non equivalenza.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato esamina congiuntamente i motivi e respinge l’appello. Muove dalla constatazione che la consorziata, nella domanda di partecipazione, si era dichiarata impresa esecutrice dei lavori e si era impegnata ad applicare il CCNL Metalmeccanica, assunto come equivalente. Solo in sede di chiarimenti la società ha prospettato di essere mera fornitrice e ha assunto l’impegno ad applicare il CCNL Edilizia.
Tale ricostruzione contraddice il contenuto dell’offerta. La Corte qualifica la successiva dichiarazione come modifica sostanziale dell’offerta, in violazione del principio di immodificabilità e non ambiguità: l’applicazione di un contratto collettivo diverso incide sul costo del lavoro e altera i termini economici della proposta originaria. Il soccorso istruttorio sana carenze formali e documentali, non carenze sostanziali.
Nemmeno rileva l’impegno a riconoscere trattamenti ad personam. La Corte richiama un proprio precedente (Cons. Stato n. 3465 del 2026) secondo cui le voci retributive estranee alla struttura del CCNL non possono colmare le differenze tra contratti collettivi, ribadendo che il CCNL applicato è elemento essenziale dell’offerta (Cons. Stato n. 9510 del 2025; n. 2605 del 2025).
Quanto all’art. 68, commi 17 e 18, del d.lgs. n. 36/2023, la modifica soggettiva della compagine esecutiva non è ammessa quando elude un requisito di gara, come chiarito dall’Adunanza Plenaria n. 2 del 2022. Il richiamo al principio del risultato è improprio: esso non giustifica la selezione di operatori che hanno modificato l’offerta in corso di procedura.
Sul giudizio di non equivalenza, i limiti del sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità tecnica ammettono censure solo per manifesta illogicità o travisamento dei fatti, nella specie non ravvisabili. L’istruttoria, condotta anche con l’ausilio di un giuslavorista, risulta corretta. La conferma dell’esclusione consegue alla sufficienza, ai fini espulsivi, della modifica dell’offerta (Cons. Stato n. 3406 del 2025). L’appellante è condannato alla rifusione delle spese del grado.
Nota della Redazione
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