Interessi legali da ritardo sugli incentivi e decorrenza dalla domanda di annullamento (TAR Lazio n. 272 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le sentenze di annullamento del giudice amministrativo hanno efficacia ex tunc e producono un effetto ripristinatorio: la parte che ha visto riconoscersi la pretesa deve essere posta nella condizione in cui si sarebbe trovata se l’amministrazione avesse provveduto legittimamente sin dall’origine. Ove il bene della vita negato consista in una somma di denaro, il relativo credito è debito di valuta e il danno da ritardato pagamento è ristorato dagli interessi legali, decorrenti dalle singole scadenze in cui la prestazione era dovuta. La domanda giudiziale di annullamento è equivalente, a questi fini, a un atto di costituzione in mora, poiché il pagamento non sarebbe stato ottenibile finché i provvedimenti negativi restavano efficaci. Il maggior danno ex art. 1224, comma 2, cod. civ. non è presumibile e richiede allegazione e prova.
Il Fatto
Una società titolare di due impianti eolici di pari potenza ebbe dapprima annullate dal gestore le qualifiche di impianto alimentato da fonti rinnovabili. Nel 2013 presentò nuove istanze di qualifica per i medesimi impianti; le domande furono respinte con provvedimenti del 10 luglio 2013, impugnati senza successo davanti al TAR.
In appello il Consiglio di Stato riformò le pronunce di primo grado e annullò i dinieghi con sentenze del maggio 2023. In esecuzione, il gestore riconobbe le qualifiche e corrispose gli incentivi nel maggio 2023. La società ha quindi agito per il risarcimento del danno da riconoscimento tardivo, chiedendo interessi legali e moratori, rivalutazione, interessi compensativi e il rilascio delle garanzie di origine.
La Motivazione della Corte
Riuniti i ricorsi per identità di parti e di questioni, il Collegio ha qualificato la pretesa come debito di valuta e non di valore, avendo ad oggetto sin dall’origine una somma di denaro. Ne consegue che il pregiudizio da ritardato pagamento è, in linea di principio, integralmente ristorato dagli interessi legali, ai sensi dell’art. 1224, comma 1, cod. civ.
Il gestore sosteneva che gli interessi non fossero dovuti per mancata costituzione in mora e che, in subordine, decorressero dalla pubblicazione delle sentenze del 2023. La tesi è stata respinta: l’atto di messa in mora sarebbe stato privo di utilità finché i provvedimenti negativi erano efficaci, sicché la domanda di annullamento va considerata equivalente alla costituzione in mora. L’efficacia ex tunc del giudicato di annullamento impone l’effetto ripristinatorio, e la durata del processo non può andare a scapito di chi ha ragione.
La decorrenza degli interessi è stata quindi fissata alle singole scadenze in cui il gestore avrebbe dovuto corrispondere gli incentivi. Il Collegio ha però escluso il periodo 2010-2012, rispetto al quale il ritardo non è imputabile al gestore ma alla stessa ricorrente, come accertato dalle pronunce del 2014 e del 2015. I conteggi relativi a quegli anni sono stati rideterminati, con gli interessi fatti decorrere dal 2013, mentre gli ulteriori calcoli sono stati confermati.
La somma complessiva liquidata a titolo di interessi legali è di € 205.340,18. È stato inoltre riconosciuto il diritto al rilascio delle garanzie di origine di cui all’art. 11 d.lgs. 387/2003, in ragione dell’efficacia retroattiva del giudicato. Nel resto i ricorsi sono stati respinti, poiché il maggior danno non è stato allegato né provato, il che ha assorbito ogni valutazione sull’elemento soggettivo. L’accoglimento parziale ha giustificato la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.