Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dopo cancellazione dell’annotazione da parte dell’ANAC (TAR Lazio n. 14099 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cancellazione dell’annotazione nel casellario informatico dei contratti pubblici disposta dall’ANAC per decorso del termine di durata della pubblicità, ai sensi dell’art. 23, comma 2, del Regolamento per la gestione del Casellario informatico, determina il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso avverso l’annotazione stessa, rendendo la domanda improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La pronuncia di improcedibilità, e non di cessazione della materia del contendere, si impone quando l’attività amministrativa sopravvenuta non sia satisfattiva in modo pieno e irretrattabile dell’interesse azionato, ma faccia comunque venire meno l’utilità della pronuncia del giudice. L’eventuale interesse a una pronuncia di accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori deve essere dichiarato nelle forme e nei termini previsti dall’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., non essendo sufficiente una generica istanza di passaggio in decisione.
Il Fatto
La società ricorrente, impresa appaltatrice, aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio l’inserimento, nell’area B del casellario informatico ANAC, di un’annotazione relativa alla risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento, comunicata dal Comune di San Pietro Vernotico e acquisita dall’Autorità. Con ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, la società aveva dedotto la violazione dell’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 in relazione all’art. 80, comma 5, lett. c), del medesimo decreto, nonché l’illegittimità costituzionale della norma come modificata dal d.l. n. 135/2018.
Nel corso del giudizio, l’ANAC — sollecitata da ordinanze presidenziali — comunicava di avere provveduto alla cancellazione dell’annotazione per decorso del termine di durata della pubblicità, richiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere. La ricorrente non articolava alcuna domanda risarcitoria e si limitava a depositare istanza di passaggio in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente richiamato le coordinate ermeneutiche consolidate in materia di cessazione della materia del contendere e di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, precisando che la prima opera solo quando l’attività amministrativa sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile l’interesse azionato, mentre la seconda ricorre quando la situazione nuova renda certa e definitiva l’inutilità della sentenza. Il giudice può desumere dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm.
La Corte ha quindi fatto applicazione dei principi enunciati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2022, secondo cui l’accertamento dell’illegittimità dell’atto impugnato, ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., presuppone una dichiarazione di interesse a fini risarcitori resa nelle forme e nei termini previsti dall’art. 73 cod. proc. amm., senza che sia necessario specificare i presupposti dell’eventuale domanda o proporla nello stesso giudizio.
Nel caso di specie, l’ANAC aveva chiarito che la cancellazione era avvenuta per decorso del termine di durata della pubblicità dell’annotazione, secondo quanto previsto dall’art. 23, comma 2, del Regolamento per la gestione del Casellario informatico, approvato con delibera n. 272 del 2023 e revisionato con delibera n. 225 del 2025, e non costituiva acquiescenza alle doglianze della ricorrente. Poiché la società non aveva mai articolato un’istanza risarcitoria né formulato la dichiarazione di interesse all’accertamento richiesta dalla giurisprudenza, il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese tra le parti costituite.
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Nota della Redazione
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