Ordinanza di demolizione e parentela: non basta essere eredi per essere aventi causa del concessionario (TAR Puglia n. 358 del 23.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rapporto di parentela con il concessionario di un suolo cimiteriale non radica automaticamente, in capo al parente, la qualità di avente causa del concessionario stesso, ai fini dell’obbligo di esecuzione degli interventi di messa in sicurezza del manufatto, quand’anche non risulti designato un nuovo concessionario. L’ordinanza che ingiunga al parente del concessionario deceduto l’esecuzione di tali interventi, senza che l’amministrazione abbia svolto accertamenti istruttori per individuare correttamente il destinatario, è carente di istruttoria e, pertanto, meritevole di sospensione in sede cautelare per difetto di fumus boni iuris.

Il Fatto

La ricorrente impugnava l’ordinanza con cui il Comune aveva ingiunto la messa in sicurezza di una edicola funeraria ubicata nel cimitero comunale, pericolante. Il provvedimento era stato adottato nei confronti della ricorrente e del fratello nella loro asserita qualità di aventi causa della concessionaria del suolo, in assenza di un concessionario designato ai sensi del regolamento comunale. La ricorrente contestava la propria legittimazione passiva, deducendo che la mera parentela con la concessionaria non la rendesse destinataria dell’obbligo.

La Motivazione della Corte

Il TAR, in sede di esame dell’istanza cautelare, ha ritenuto fondati i profili di censura dedotti dalla ricorrente. Il Collegio ha rilevato che il provvedimento gravato si fonda sull’assunto che la ricorrente sia avente causa della concessionaria in virtù del solo rapporto di parentela, circostanza che non appare idonea a radicare automaticamente la qualità di avente causa.

Il Tribunale ha osservato che il Comune non ha svolto alcuna istruttoria per individuare correttamente il destinatario dell’ordinanza, non avendo accertato se la ricorrente fosse effettivamente subentrata nella titolarità della concessione cimiteriale, ovvero se altri soggetti vantassero diritti sul manufatto. Tale carenza istruttoria è stata ritenuta sufficiente a configurare il requisito del fumus boni iuris in favore della ricorrente.

Il Collegio ha inoltre riconosciuto la sussistenza del periculum in mora, in ragione del pregiudizio economico derivante dal costo della manutenzione e della messa in sicurezza del manufatto, nonché delle rilevanti conseguenze paventate dal Comune in caso di mancata esecuzione spontanea dell’atto. La tutela cautelare è stata pertanto accordata, con sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato e fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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