Il ripianamento payback sui dispositivi medici non viola Costituzione e diritto UE (TAR Lazio n. 8203 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo di ripianamento del superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici (c.d. payback) per gli anni 2015-2018 è conforme a Costituzione e diritto UE. Non integra una barriera all’ingresso nel mercato né una discriminazione, applicandosi indistintamente a tutte le imprese fornitrici del Servizio sanitario nazionale. La determinazione del tetto al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard è espressione di scelta tecnico-discrezionale condivisa tra Stato e Regioni. L’accertamento del quantum debeatur da parte della Regione costituisce attività interamente vincolata, priva di margini di discrezionalità, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e devoluzione della relativa controversia al giudice ordinario.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato davanti al TAR Lazio il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 che ha certificato il superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, gli accordi Stato-Regioni, le Linee Guida ministeriali del 6 ottobre 2022 e i consequenziali atti regionali della Regione Toscana che le hanno imposto il pagamento di una quota di ripianamento di € 3.231.570,99. La ricorrente ha dedotto plurime censure di illegittimità costituzionale ed europea della disciplina sul payback, nonché vizi propri degli atti applicativi, insistendo per la rimessione alla Corte costituzionale e alla Corte di Giustizia UE. In corso di causa la società ha sostenuto che, nonostante la riduzione del dovuto al 48% operata dalle sentenze costituzionali del 2024, la somma richiesta avrebbe comunque superato gli utili conseguiti nel periodo considerato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto respinto l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla Regione, accertando che la società ricorrente non ha aderito alla procedura di pagamento agevolato prevista dal d.l. n. 95/2025, versando in ciò una situazione distinta da quella di una società collegata che invece ha corrisposto il dovuto. Passando al merito, ha escluso che la disciplina contestata presenti profili di illegittimità costituzionale, richiamando le sentenze della Consulta n. 139 e n. 140 del 2024 che hanno già ritenuto il meccanismo proporzionato e non lesivo dei principi di capacità contributiva, affidamento e libertà di iniziativa economica, anche in ragione della riduzione del dovuto al 48%.
Quanto alla dedotta sproporzione nel caso concreto, il TAR ha rilevato che la società non ha fornito prova sufficiente ex art. 64 c.p.a., avendo depositato solo dati sintetici e fatture di acquisto, senza chiarire i rapporti con la società collegata che ha invece aderito al pagamento ridotto, né dimostrare che la situazione di difficoltà derivi dal payback e non da scelte imprenditoriali. Inoltre, con riferimento ai contratti di fornitura, la ricorrente ha confermato nel 2017 la propria disponibilità a proseguire alle stesse condizioni, quando il meccanismo del ripianamento era già noto, così escludendosi ogni affidamento incolpevole e ogni profilo di retroattività.
Il Collegio ha poi disatteso le censure relative alla violazione del diritto UE, escludendo che il payback costituisca una barriera all’ingresso nel mercato o un ostacolo alla libera circolazione delle merci, trattandosi di misura indistintamente applicabile a tutti gli operatori e giustificata da esigenze di sostenibilità della spesa sanitaria. Ha altresì respinto le doglianze relative agli Accordi Stato-Regioni, alla natura ordinatoria del termine per la certificazione, alle garanzie partecipative e alla motivazione degli atti impugnati, ritenendo la scelta del tetto uniforme del 4,4% coerente con la normativa.
Infine, richiamando la sentenza n. 8732 del 7 maggio 2025 dello stesso Tribunale, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda di accertamento del quantum debeatur: la quantificazione della quota di ripianamento regionale costituisce attività interamente vincolata, meramente ricognitiva e riepilogativa di dati contabili, a fronte della quale la società è titolare di un diritto soggettivo al corretto calcolo, non intermediato da alcun potere autoritativo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario ex art. 11 c.p.a.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.