Obbligo di provvedere sul silenzio secondo la nuova disciplina sopravvenuta (TAR Lazio n. 6223 del 07.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mancata adozione di un provvedimento espresso, o di un qualsivoglia riscontro interlocutorio, entro i termini di legge integra gli estremi del silenzio-inadempimento, in violazione dell’obbligo generale di conclusione del procedimento amministrativo di cui all’art. 2 della legge n. 241/1990. La mancanza di una disciplina attuativa non giustifica l’inerzia dell’Amministrazione, che è comunque tenuta a esprimersi sull’istanza, quantomeno rappresentando le ragioni ostative alla sua definizione. Tuttavia, la sopravvenienza di una disciplina organica, quale il d.m. n. 959/2025, che regola le procedure di accreditamento e le modalità di presentazione delle istanze, impone all’Amministrazione di provvedere sulla base del nuovo quadro normativo, non potendo essere accolta la pretesa sostanziale secondo l’assetto previgente.

Il Fatto

La società ricorrente, operante nel settore dell’insegnamento della lingua italiana a studenti stranieri, presentava al Ministero dell’Università e della Ricerca un’istanza volta al riconoscimento quale ente abilitato all’erogazione di percorsi di alfabetizzazione linguistica per immigrati (livelli A2 e B1 del QCER) e al rilascio delle relative attestazioni. L’istanza, corredata da richiesta subordinata di indicazioni sulle modalità di accreditamento, rimaneva priva di riscontro. La società deduceva la violazione dell’obbligo di provvedere di cui all’art. 2 della legge n. 241/1990, nonché dei principi di buon andamento e correttezza dell’azione amministrativa, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’Amministrazione a provvedere, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti precisati in motivazione, accertando che l’Amministrazione non aveva adottato alcun provvedimento espresso né fornito un riscontro, anche solo interlocutorio, entro i termini di legge. Tale comportamento è stato qualificato come silenzio-inadempimento, in violazione dell’obbligo generale di conclusione del procedimento mediante provvedimento espresso. Il Collegio ha inoltre escluso che la mancanza di una disciplina attuativa potesse giustificare l’inerzia, precisando che l’Amministrazione è comunque tenuta a esprimersi sull’istanza, quantomeno rappresentando le ragioni ostative alla sua definizione.

Tuttavia, il Collegio ha rilevato d’ufficio la sopravvenienza del d.m. 14 novembre 2025, n. 959, intervenuto anteriormente alla proposizione del ricorso. Detto decreto ha introdotto una disciplina organica in materia, istituendo l’elenco degli enti certificatori della lingua italiana e regolando in modo puntuale le procedure di accreditamento, le modalità di presentazione delle istanze e i requisiti documentali e organizzativi richiesti. La sopravvenienza di tale quadro normativo, non dedotta dalle parti ma rilevata dal giudice, incide significativamente sulla regolamentazione del rapporto, atteso che l’istanza presentata dalla ricorrente non risulta conforme alle modalità procedimentali attualmente previste.

Ne consegue che, pur accertata l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione, non può essere accolta la pretesa sostanziale della ricorrente nei termini originariamente prospettati, né può essere ordinato all’Amministrazione di provvedere secondo il diverso assetto normativo previgente. Il Collegio ha pertanto disposto che l’Amministrazione provveda sull’istanza tenendo conto della disciplina sopravvenuta, restando fermo che la ricorrente dovrà eventualmente attivarsi conformemente alle modalità procedimentali previste dal citato decreto ministeriale e dai relativi atti attuativi. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate, in considerazione della peculiarità della vicenda e della circostanza che la disciplina regolatoria è intervenuta anteriormente alla proposizione del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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