Payback dispositivi medici definizione agevolata estingue obbligazione e preclude azione (TAR Lazio n. 6474 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 7 del d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, introduce una definizione agevolata degli obblighi di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018: l’obbligazione si intende assolta con il versamento, entro trenta giorni, della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. L’integrale versamento di tale quota ha natura estintiva dell’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni predetti e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. Ne consegue che il ricorso avverso gli atti ministeriali e regionali di ripiano diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio i decreti ministeriali attuativi del meccanismo di payback per gli anni 2015-2018, nonché gli atti presupposti, censurandone l’illegittimità. A seguito dell’adozione dei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano, recanti l’elenco delle aziende fornitrici soggette e le relative quote, la società ha proposto motivi aggiunti, deducendo l’illegittimità derivata.

Nel corso del giudizio, il d.l. n. 95/2025 – convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025 – ha introdotto una disciplina di definizione agevolata: il versamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti di ripiano consente l’assolvimento dell’obbligazione ed estingue il debito, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale. La società ha provveduto al versamento della quota ridotta in favore di tutte le Regioni e Province autonome che hanno formulato la richiesta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preso atto della declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse formulata dalla parte ricorrente nella memoria depositata il 26 gennaio 2026, alla luce della nuova disciplina normativa.

L’art. 7 del d.l. n. 95/2025, come convertito, stabilisce che per gli anni dal 2015 al 2018 gli obblighi di ripiano a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici si intendono assolti con il versamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. L’integrale versamento estingue l’obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa alla corresponsione degli importi per gli anni considerati.

La società ricorrente ha documentato di aver provveduto al versamento della quota ridotta del 25% nei confronti di tutte le amministrazioni che avevano formulato richiesta. Tale adempimento ha determinato l’effetto estintivo dell’obbligazione e la conseguente cessazione della materia del contendere.

Il Tribunale ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, disponendo la compensazione delle spese di giudizio in ragione della pronuncia in rito e della peculiarità della vicenda, caratterizzata dalla successione normativa medio tempore intervenuta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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