Veranda chiusa e soppalco: diversa qualificazione tra permesso di costruire e SCIA (TAR Puglia n. 183 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La chiusura di balconi con struttura fissa in anticorodal e teli in pvc apribili, ancorata a soffitto e pavimento, che determina la creazione di un ambiente chiuso con sviluppo volumetrico, integra un intervento di nuova costruzione soggetto a permesso di costruire ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 380/2001, con conseguente applicazione della sanzione demolitoria di cui all’art. 31 d.P.R. n. 380/2001. La realizzazione di un soppalco in metallo all’interno di un box auto, senza preventiva segnalazione certificata di inizio attività, configura invece un intervento eseguito in assenza di SCIA, sanzionabile ai sensi dell’art. 33 d.P.R. n. 380/2001.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un immobile, impugnava due ordinanze dirigenziali del Comune di Barletta, notificate il medesimo giorno, con le quali le veniva ingiunto di demolire opere ritenute abusive. Con la prima ordinanza, emessa ai sensi dell’art. 33 d.P.R. 380/2001, il Comune contestava la chiusura di due balconi (retrostante e anteriore) mediante struttura fissa in anticorodal e teli in pvc, realizzando un ambiente chiuso di circa 35,80 mq, qualificato come aumento di superficie utile abusiva. Con la seconda ordinanza, emessa ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, veniva contestata la realizzazione di un soppalco abusivo in metallo all’interno del box auto di pertinenza al piano cantinato.

La ricorrente chiedeva l’annullamento dei provvedimenti, previa sospensione cautelare dell’efficacia, deducendo l’illegittimità delle qualificazioni operate dall’Amministrazione. Il Comune di Barletta si costituiva in giudizio per resistere al ricorso.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, Sezione Seconda, ha esaminato congiuntamente le due ordinanze, verificando la correttezza delle rispettive qualificazioni giuridiche delle opere. In relazione alla prima ordinanza, il Collegio ha ritenuto che la chiusura dei balconi con struttura fissa ancorata a soffitto e pavimento e teli in pvc apribili avesse prodotto un ambiente chiuso con sviluppo volumetrico. Tale intervento, comportando un aumento della superficie utile, è stato qualificato come nuova costruzione, soggetto al previo rilascio del permesso di costruire ai sensi dell’art. 10 d.P.R. 380/2001. Ne consegue che la misura di contrasto appropriata è quella demolitoria di cui all’art. 31 d.P.R. 380/2001, e non la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 33 per le opere eseguite in assenza di SCIA.

Con riguardo alla seconda ordinanza, relativa al soppalco realizzato all’interno del box auto, il Tribunale ha osservato che l’intervento, pur non incidendo sulla volumetria complessiva dell’immobile, richiedeva comunque una preventiva segnalazione certificata di inizio attività. La sua esecuzione in assenza di SCIA legittima l’applicazione della sanzione di cui all’art. 33 d.P.R. 380/2001.

Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ha ritenuto che il ricorso, in sede di scrutinio sommario tipico della fase cautelare, non fosse assistito da elementi di fondatezza. Il fumus boni juris è stato pertanto escluso in relazione a entrambi i provvedimenti impugnati, risultando corretta la qualificazione delle opere operata dall’Amministrazione comunale.

Il TAR ha infine ravvisato giusti motivi per compensare le spese della fase cautelare, stante la natura delle questioni trattate. L’istanza di sospensione è stata respinta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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