Payback dispositivi medici: giurisdizione del giudice ordinario sui provvedimenti regionali (TAR Lazio n. 133 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti con cui le regioni e le province autonome individuano le aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa e i relativi importi sono atti interamente vincolati, privi di margine di discrezionalità, anche tecnica. Essi si limitano a porre a carico delle imprese il superamento già certificato con decreto ministeriale, secondo la quota fissata ex lege. Ne deriva che la controversia sulla misura del payback involge un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, restando esclusa quella del giudice amministrativo. Il ricorso avverso i decreti ministeriali attuativi del meccanismo è invece infondato, poiché la disciplina non viola i principi di irretroattività e di tutela dell’affidamento.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici impugnava davanti al TAR Lazio il D.M. Salute 6 luglio 2022 e il D.M. Salute 6 ottobre 2022, con cui lo Stato aveva certificato il superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 e adottato le linee guida per i provvedimenti di ripiano. Con plurimi motivi aggiunti la stessa società gravava i decreti regionali e provinciali che avevano approvato gli elenchi delle aziende soggette al payback e gli importi dovuti.
La ricorrente deduceva la natura retroattiva del meccanismo, la lesione dell’affidamento e della libertà di iniziativa economica, l’alterazione dell’equilibrio contrattuale delle forniture e la natura sostanzialmente tributaria della prestazione. Nel corso del giudizio interveniva lo ius superveniens di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con legge n. 118/2025, che consentiva alle imprese di estinguere l’obbligazione con il versamento della quota ridotta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende anzitutto atto che la ricorrente, dopo aver versato il payback per talune amministrazioni, ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse. Il ricorso e i motivi aggiunti, limitatamente a tali enti, sono pertanto dichiarati improcedibili, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Quanto al ricorso principale, il TAR ricostruisce il quadro normativo: l’art. 17 d.l. n. 98/2011 ha introdotto il tetto di spesa per i dispositivi medici; l’art. 9-ter, comma 9, d.l. n. 78/2015 ha posto una quota di ripiano a carico delle imprese, secondo percentuali crescenti dal 40 al 50 per cento. La ricorrente già dal 2015 era consapevole dell’esistenza del tetto e dell’obbligo di ripiano in caso di sforamento. La fissazione regionale al 4,4 per cento del fabbisogno standard confermava il parametro nazionale già noto. Le censure di irretroattività e di lesione dell’affidamento sono pertanto infondate, in linea con la sentenza n. 140 del 2024 della Corte costituzionale.
Il Collegio esclude inoltre che il payback alteri le gare pubbliche: esso opera ab externo sul fatturato complessivo delle imprese, non rimodulando i singoli contratti né incidendo sul prezzo offerto. La prestazione non lede la libertà di iniziativa economica, trattandosi di contributo solidaristico ragionevole e proporzionato.
Il ragionamento centrale riguarda i motivi aggiunti. Le regioni, nel definire gli elenchi, svolgono un’attività meramente ricognitiva e riepilogativa, priva di qualsiasi margine discrezionale: verificano la coerenza del fatturato e compilano l’elenco degli importi dovuti, secondo modalità già predeterminate. L’atto regionale non è espressione di potere autoritativo, ma di un accertamento tecnico del quantum debeatur. Si instaura così un rapporto obbligatorio paritario in cui l’impresa è titolare di un diritto soggettivo al corretto calcolo della somma. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 28429 del 2022, il TAR dichiara i motivi aggiunti inammissibili per difetto di giurisdizione, con possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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