Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse dichiarata dal difensore con procura speciale all’udienza (TAR Puglia n. 683 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse può essere pronunciata dal giudice amministrativo all’esito della dichiarazione resa a verbale dal difensore della parte ricorrente, ove questi sia regolarmente munito di procura speciale a tal fine. La rinuncia all’interesse alla decisione, manifestata in udienza, determina l’estinzione del processo senza che sia necessario un formale atto di rinuncia al ricorso, purché la volontà processuale sia inequivoca e provenga da soggetto legittimato. In tale evenienza, la compensazione delle spese di lite può essere disposta alla luce della condotta processuale della parte, ispirata ai principi di lealtà e correttezza.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia la determinazione dirigenziale con cui il Comune di Bari aveva approvato la graduatoria e l’elenco dei beneficiari dell’avviso pubblico “Le due Bari 2025”, lamentando la propria esclusione dal novero dei soggetti finanziabili per lo svolgimento di attività a carattere professionale nel campo dello spettacolo dal vivo. Unitamente all’atto di esclusione, venivano gravati i verbali del gruppo di lavoro incaricato della valutazione delle proposte progettuali, la nota di riscontro all’istanza di accesso e gli atti presupposti, con domanda risarcitoria per la perdita di chance derivante dalla mancata ammissione al contributo.
La Motivazione della Corte
All’udienza pubblica di discussione, il difensore della società ricorrente, regolarmente munito di procura speciale, ha dichiarato a verbale di non avere più interesse al ricorso. Tale dichiarazione, resa nelle forme prescritte dal codice del processo amministrativo, ha costituito il presupposto per la definizione del giudizio in rito.
Il Collegio, richiamati gli artt. 35, primo comma, lett. c), e 85, nono comma, cod. proc. amm., ha rilevato che la manifestazione di volontà espressa dalla parte, tramite il proprio difensore munito dei necessari poteri, integra gli estremi del sopravvenuto difetto di interesse. La sopravvenienza, intesa quale mutamento della situazione soggettiva del ricorrente rispetto al bene della vita conteso, rende la pronuncia nel merito priva di utilità concreta per chi ha agito in giudizio.
Conseguentemente, la sentenza ha dichiarato il ricorso improcedibile, assorbendo ogni questione relativa al merito delle censure dedotte e alla domanda risarcitoria, che restano prive di autonoma considerazione in difetto dell’interesse alla decisione.
Quanto alle spese, il Tribunale ne ha disposto la compensazione, valorizzando la condotta processuale della parte ricorrente, ispirata ai principi di lealtà e correttezza verso le altre parti e al corretto svolgimento dell’attività giurisdizionale.
Nota della Redazione
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