Improcedibile il ricorso avverso la demolizione dopo la domanda di sanatoria (TAR Campania n. 993 del 29.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La presentazione della domanda di sanatoria fa venir meno, in linea di principio, l’interesse attuale e concreto alla decisione del ricorso proposto avverso l’ordinanza di demolizione, restando quest’ultima sospesa ex lege e potendo l’interessato avversare l’eventuale diniego, espresso o tacito, sull’istanza medesima. Ne consegue l’improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse. La censura con cui, in sede giurisdizionale, si afferma la legittimità dell’opera che la parte ha essa stessa autodenunciato come abusiva in sede amministrativa integra un uso non corretto dello strumento processuale, in violazione del principio nemo potest venire contra factum proprium.

Il Fatto

Il ricorrente è proprietario di un fabbricato sito nel territorio comunale, composto da un piano terra adibito a residenza e da una soprastante copertura a falda inclinata con funzione di deposito. Il piano terra era stato assentito, a seguito di domanda di condono edilizio, con destinazione non residenziale, mediante permesso di costruire in sanatoria.

Con ordinanza n. 50 del 17 luglio 2024 il Comune ha contestato la trasformazione del manufatto da non residenziale a residenziale e la realizzazione della copertura a falda inclinata con struttura portante in ferro e lamiera coibentata, chiusura perimetrale in blocchi e altezze minime e massime rilevate, ingiungendone la demolizione. Il ricorrente ha impugnato l’ordine con ricorso notificato e depositato, articolando censure di illegittimità e resistendo il Comune con memoria e documentazione. All’udienza pubblica del 28 maggio 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che agli atti è versata la domanda di sanatoria del 15.10.2024, n. 13. Da tale iniziativa discende una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, poiché la presentazione dell’istanza determina la sospensione ex lege dell’ordinanza di demolizione.

Il percorso argomentativo muove dal consolidato orientamento secondo cui, in presenza dell’istanza di sanatoria, l’interesse del ricorrente non è più attuale e concreto. L’interessato può infatti avversare l’eventuale diniego, espresso o tacito, sull’istanza medesima, mentre l’eventuale definizione positiva della sanatoria è suscettibile di far cessare l’intera materia del contendere. A sostegno il Tribunale richiama una propria precedente pronuncia (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 12 gennaio 2022, n. 49).

Il Collegio osserva inoltre che l’iniziativa spontanea assunta dalla parte sul piano sostanziale, volta a ottenere un provvedimento di sanatoria, collide con l’assunto attoreo della legittimità delle opere concretamente eseguite. Ne deriva un dubbio di ammissibilità della relativa censura, in quanto svolta in violazione del principio per cui nemo potest venire contra factum proprium, richiamandosi in proposito (Cons. Stato, Sez. II, 9 agosto 2021, n. 5825; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 16 settembre 2022, n. 2387).

Il Tribunale precisa che lo svolgimento di una censura tesa ad affermare, in sede giurisdizionale, la legittimità di un comportamento autodenunciato come abusivo in sede amministrativa configura un utilizzo non corretto dello strumento processuale. Vengono infatti dedotti, in ragione dell’esito del procedimento sfavorevole all’istante, fatti incompatibili con la condotta spontaneamente e volontariamente assunta in sede amministrativa (Cons. Stato, Sez. VI, 1 giugno 2022, n. 4444; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 16 settembre 2022, n. 2387).

Su queste basi il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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