Ingresso in Italia dopo la revoca del nulla osta: escluso il fumus per la sospensione del diniego di autorizzazione (TAR Abruzzo n. 8 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non sussiste il fumus boni iuris richiesto per la sospensione cautelare del provvedimento di rigetto della domanda di autorizzazione propedeutica al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, allorché il richiedente abbia fatto ingresso nel territorio dello Stato successivamente alla revoca del nulla osta che aveva legittimato la chiamata allo scopo di assunzione. La circostanza sopravvenuta della revoca, anteriore all’ingresso, priva di fondamento la pretesa azionata e rende manifestamente infondato il ricorso, non potendo la situazione di fatto essere sanata dalla mera proposizione dell’istanza di autorizzazione in data successiva.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava dinanzi al TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, il decreto con cui il Ministero dell’Interno aveva rigettato la sua domanda di rilascio dell’autorizzazione propedeutica al permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il provvedimento di rigetto, protocollato in data 21 ottobre 2025 e notificato in pari data, era stato adottato all’esito dell’istruttoria condotta dalla competente autorità.
Il ricorrente aveva avanzato, in via incidentale, domanda di sospensione dell’efficacia del decreto impugnato, chiedendo al Collegio di disporre la tutela cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm. L’Amministrazione resisteva costituendosi in giudizio, contestando la fondatezza della domanda.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026, ha esaminato in via preliminare la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare, incentrando la propria valutazione sul requisito del fumus boni iuris.
Il Collegio ha rilevato che il ricorrente aveva fatto ingresso in Italia in un momento successivo alla revoca del nulla osta. Tale circostanza, di carattere dirimente, comportava che il presupposto legittimante la chiamata dello straniero per motivi di lavoro fosse già venuto meno al momento dell’ingresso nel territorio nazionale.
Da ciò il giudice amministrativo ha tratto la conseguenza che non potesse configurarsi il fumus di fondatezza del ricorso: l’ordine cronologico degli eventi — revoca prima dell’ingresso — escludeva in radice la possibilità che la domanda di autorizzazione potesse trovare accoglimento, rendendo la pretesa azionata manifestamente infondata.
Il Tribunale ha pertanto respinto l’istanza cautelare, compensando le spese di lite. L’ordinanza è stata depositata presso la segreteria del Tribunale per la comunicazione alle parti.
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Nota della Redazione
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