Payback dispositivi medici 2015-2018 e difetto di giurisdizione sui provvedimenti regionali (TAR Lazio n. 560 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del payback sui dispositivi medici per le annualità 2015-2018, disciplinato dall’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, integra un contributo solidaristico ragionevole e proporzionato nel bilanciamento tra tutela della salute e sostenibilità della spesa sanitaria, con esclusione della violazione dell’art. 23 Cost., del principio di irretroattività e dell’affidamento. La disciplina nazionale è conforme ai principi euro-unitari di proporzionalità e trasparenza e non richiede rinvio pregiudiziale. Sulle domande di annullamento dei provvedimenti regionali applicativi, che recepiscono dati contabili e svolgono operazioni matematiche in attività vincolata, sussiste il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando la controversia al giudice ordinario.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato il decreto del Ministro della Salute del 6 luglio 2022, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante la certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015-2018, il decreto del 6 ottobre 2022 sulle linee guida propedeutiche ai provvedimenti regionali di ripiano, l’Accordo del 7 novembre 2019 e la circolare ministeriale 29 luglio 2019 n. 22413, oltre al provvedimento regionale di recupero.
Si sono costituiti l’Amministrazione statale e la Regione, chiedendo il rigetto. La ricorrente non ha depositato memorie e ha chiesto il passaggio in decisione senza discussione. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso richiamando la propria giurisprudenza sul meccanismo del payback per le annualità 2015-2018, ormai consolidata e non appellata. Quanto alle censure di illegittimità costituzionale, la Corte costituzionale n. 140 del 2024 ha qualificato il payback come contributo solidaristico, escludendo la violazione dell’art. 23 Cost., poiché la disciplina contiene tutti gli elementi richiesti dalla riserva di legge: soggetti, oggetto, misura e procedura.
La Corte ha inoltre escluso la violazione del principio di irretroattività e dell’affidamento. Le imprese erano consapevoli sin dal 2015 dell’esistenza del tetto di spesa e dell’obbligo di ripiano in caso di sforamento. Il comma 9-bis, introdotto nel 2022, ha solo reso operative procedure già previste. Tali argomentazioni valgono anche per le dedotte violazioni della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.
Le doglianze sulla natura retroattiva dei provvedimenti, sulla lesione dell’affidamento e sulle tempistiche sono infondate. Il tetto nazionale del 4,4% era noto dal 2014 e costituiva parametro di riferimento per gli operatori; la conferma per le Regioni nel 2019 non ha introdotto elementi imprevedibili. Il meccanismo era chiaro nei suoi tratti essenziali sin dal 2015, sicché le imprese dovevano considerare l’alea derivante dal possibile sforamento.
Parimenti infondate sono le censure di incompatibilità con la normativa europea su contratti pubblici e concorrenza. Il payback opera ab externo sulla sfera patrimoniale complessiva delle imprese, in proporzione al fatturato realizzato con il SSN, senza incidere sul contenuto dei contratti né alterare l’esito delle gare. Non è dimostrato che il meccanismo abbia reso le offerte non remunerative o compresso i margini di utile. Non ricorrono i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
Le censure di difetto di istruttoria e motivazione, riferite ai dati contabili del modello CE, alla mancata distinzione tra costi di beni e servizi e al calcolo al lordo dell’IVA, non colgono nel segno: i decreti hanno individuato criteri uniformi e ragionevoli; l’onere di corretta contabilizzazione grava sulle imprese. Quanto al provvedimento regionale, esso recepisce dati contabili e svolge operazioni matematiche in attività vincolata, senza discrezionalità, dando luogo a un rapporto obbligatorio patrimoniale involgente un diritto soggettivo. Su tale domanda va dichiarato il difetto di giurisdizione, con riassunzione davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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