Condono edilizio, alterazione dell’opera pendente e inottemperanza: limiti della sanzione pecuniaria (TAR Campania n. 723 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In pendenza dell’istanza di condono edilizio grava sul proprietario un obbligo di custodia e di rigorosa conservazione dell’originario assetto strutturale e funzionale del manufatto abusivo, con divieto di interventi anche di natura leggera. Ogni successiva ingiustificata alterazione determina un aliud pro alio dell’intero abuso, con traslazione della sua ultimazione oltre il termine di legge e conseguente inibizione di ogni sanabilità dell’opera trasformata, a prescindere dalla possibilità di rimozione delle nuove opere. Il diniego opposto a un’istanza di condono fondata su più ragioni autonome è sorretto dalla sola legittimità di una delle giustificazioni addotte. La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 non può essere irrogata nei confronti di chi, prima dell’entrata in vigore della legge n. 164 del 2014, abbia già inutilmente lasciato decorrere il termine di novanta giorni e sia risultato inottemperante all’ordine di demolizione, pur se l’inottemperanza sia accertata dopo tale entrata in vigore; l’accertamento deve precedere l’irrogazione.

Il Fatto

Il proprietario di un fondo agricolo presenta istanza di condono edilizio per il mutamento di destinazione d’uso di una porzione di terreno in deposito per automezzi. Il Comune respinge l’istanza richiamando le precedenti ingiunzioni di demolizione, un accertamento che ha rilevato ulteriori opere eseguite sine titulo e la sottoposizione dell’area a vincolo di inedificabilità assoluta per effetto del piano urbanistico territoriale. Seguono l’ordinanza di ripristino ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, poi l’ordinanza di applicazione della sanzione pecuniaria e quella di acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere e dell’area di sedime.

La proprietaria e la società conduttrice impugnano gli atti con due ricorsi, riuniti, integrati da motivi aggiunti. Il Comune resiste chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso introduttivo avverso il diniego di condono. L’atto è un provvedimento plurimotivato: esso si fonda su ragioni autonome e indipendenti, sicché la legittimità di una sola giustificazione basta a sorreggerlo e rende superfluo l’esame delle censure relative alle altre. Tra le ragioni, la sottoposizione dell’area al vincolo di inedificabilità assoluta è dirimente.

Quanto all’alterazione del manufatto, il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa consolidata: su chi attende l’esito del condono pende un obbligo di custodia e di rigorosa attenzione, con divieto di interventi che modifichino l’originario plesso abusivo, salvo quelli minimali necessari alla sicurezza. Ogni successiva ingiustificata alterazione produce un aliud pro alio dell’intero abuso: la sua ultimazione viene traslata oltre il termine di legge e la sanabilità resta inibita, anche a prescindere dalla possibilità di rimuovere gli abusi sopravvenuti e ripristinare lo stato anteriore. Su questa base il Collegio non accoglie la tesi della ricorrente, che pretendeva di considerare separatamente due porzioni di un unico suolo progressivamente trasformato senza titoli.

L’accoglimento riguarda i soli motivi aggiunti e il solo vizio proprio dell’ordinanza di applicazione della sanzione pecuniaria. Il Collegio richiama il principio dell’Adunanza Plenaria n. 16 del 2023: la sanzione ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 è irrogata in ragione dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e l’accertamento deve necessariamente precedere l’irrogazione. Nella specie il provvedimento si limita a dare conto dell’accertamento eseguito dalla polizia municipale, senza che al relativo verbale — atto di efficacia meramente dichiarativa e neppure notificato — abbia fatto seguito la successiva attività provvedimentale del Comune preliminare all’adozione della sanzione. La presa d’atto dell’Amministrazione è stata contestuale all’emanazione dell’ordinanza di acquisizione, di pochi giorni successiva. Per questa assorbente ragione l’ordinanza viene annullata.

L’impugnativa dell’ordinanza di acquisizione è invece respinta: il provvedimento circoscrive l’apprensione alle opere abusivamente eseguite e alla relativa area di sedime, sicché la successiva identificazione catastale non lascia presumere che oggetto dell’acquisizione sia l’intera particella. Non coglie nel segno la censura sull’omessa comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di attività vincolata: ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990 l’omissione non produce conseguenze quando il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

Quanto al ricorso avverso l’ordinanza di ripristino, esso è dichiarato inammissibile: l’atto di opposizione del Comune al ricorso straordinario è stato spedito per la notifica un giorno oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 10 d.P.R. n. 1199/1971. Il Collegio esclude la restituzione del fascicolo alla sede straordinaria ai sensi dell’art. 48, comma 3, c.p.a., poiché una trasposizione tardiva non può privare di effetto utile l’opposizione tempestiva, e dispone la rimessione degli atti al Ministero competente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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