Estinzione dell’obbligazione da payback e improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse (TAR Lazio n. 5531 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, configura un meccanismo di estinzione dell’obbligazione da payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018 condizionato all’integrale versamento, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, della quota ridotta del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. L’adempimento del versamento, a prescindere dalla successiva presa d’atto regionale, priva di utilità la prosecuzione del giudizio e determina l’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse. La parte non può condizionare la declaratoria di cessazione della materia del contendere alla definizione di contenziosi paralleli instaurati avverso provvedimenti di altre regioni, stante l’autonomia di ciascuna vicenda processuale. La mancata costituzione della regione e l’assenza di un provvedimento di accertamento pubblicato non impediscono la declaratoria di improcedibilità, che consegue direttamente all’avvenuta estinzione dell’obbligazione.
Il Fatto
Le società ricorrenti, aziende fornitrici di dispositivi medici, impugnavano il D.M. 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 e il D.M. 6 ottobre 2022 recante le linee guida per il ripiano, nonché, con motivi aggiunti, la determinazione con cui la Regione Sardegna aveva posto a loro carico gli oneri di ripiano ai sensi dell’art. 9-ter d.l. n. 78/2015. In pendenza del giudizio, avviato anche nei confronti di numerose altre regioni, le ricorrenti dichiaravano di aver versato la quota ridotta del 25% ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, subordinando però il venir meno dell’interesse alla declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese anche rispetto ai giudizi paralleli.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, rilevati d’ufficio seri dubbi di improcedibilità ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ha osservato che l’avvenuto versamento della quota ridotta ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 determina l’estinzione dell’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018. Il Tribunale ha precisato che tale effetto estintivo opera indipendentemente dalla formale presa d’atto della Regione, che non si era costituita in giudizio e non aveva pubblicato alcun provvedimento di accertamento nel proprio bollettino ufficiale.
La Corte ha quindi escluso che la parte ricorrente potesse condizionare la sopravvenuta carenza di interesse alla pari definizione dei contenziosi pendenti avverso i provvedimenti di altre regioni, rilevando l’autonomia di ciascuna vicenda contenziosa. L’estinzione dell’obbligazione nei confronti della Regione Sardegna rendeva infatti priva di utilità la prosecuzione del giudizio limitato a tale provvedimento, a prescindere dall’esito delle impugnazioni proposte avverso atti di altre amministrazioni, calendarizzate per altra udienza.
Alla luce della dichiarazione resa dal legale di parte ricorrente nella memoria del 5 marzo 2026, che ha confermato la sopravvenuta carenza d’interesse ai motivi aggiunti in forza dell’estinzione dell’obbligazione, il Tribunale ha dichiarato il ricorso e i motivi aggiunti improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse, compensando integralmente le spese di lite tra tutte le parti in ragione dell’andamento del giudizio.
Nota della Redazione
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