Ottemperanza per la Carta Docente: inottemperanza accertata e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2919 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, l’amministrazione è inottemperante all’obbligo di provvedere al pagamento delle somme dovute. Nell’ambito del giudizio di ottemperanza, l’accertamento dell’inottemperanza consegue anche alla mancata contestazione, da parte dell’amministrazione resistente, del credito nell’an e nel quantum. Il tribunale amministrativo, accertata l’inottemperanza, assegna all’amministrazione un termine per adempiere e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora un commissario ad acta.
Il Fatto
Con una sentenza del Giudice del Lavoro, il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a corrispondere al ricorrente il beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento dei docenti, di cui all’art. 1, co. 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2022/23. Il titolo esecutivo, passato in giudicato, veniva notificato all’amministrazione, che tuttavia non vi dava esecuzione.
Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge, il ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza, chiedendo l’accertamento dell’inottemperanza, la condanna dell’amministrazione al pagamento dell’importo dovuto e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che, rispetto al titolo giudiziale ritualmente notificato, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, senza che l’amministrazione avesse provveduto ad alcun adempimento.
La documentazione versata in atti e le dichiarazioni del ricorrente hanno dimostrato che il Ministero non aveva effettuato pagamenti, neppure parziali. L’amministrazione, costituitasi con memoria di stile, non aveva formulato deduzioni né fornito indicazioni sull’andamento della procedura, lasciando incontestato il credito sia nell’an che nel quantum.
Alla luce di tali elementi, il collegio ha dichiarato l’inottemperanza del Ministero, assegnando il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per l’integrale pagamento. Per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso del termine, è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, con facoltà di delega, il quale avrebbe provveduto al pagamento entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a spese dell’amministrazione.
Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in misura forfettaria, con distrazione in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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