Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso sulle concessioni demaniali marittime (TAR Lazio n. 2749 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito dell’impugnativa, dichiarata dalla parte ricorrente, determina l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il giudice amministrativo non può pronunciarsi sul merito quando l’interesse azionato è venuto meno in corso di causa. La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse presuppone la sola verifica dell’attualità dell’interesse e non richiede l’esame delle censure. La compensazione delle spese può essere disposta in ragione della novità delle questioni sottese al giudizio.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima sul litorale di Roma Capitale, ha impugnato l’avviso pubblico del 14 febbraio 2025 per l’affidamento di trentuno concessioni di beni demaniali marittimi destinati a finalità turistiche e ricreative, la determinazione dirigenziale di indizione della procedura e le deliberazioni della Giunta capitolina di indirizzo e integrazione. Il ricorso, notificato il 27 febbraio 2025, è stato integrato da motivi aggiunti avverso le successive determinazioni di rettifica della graduatoria definitiva e di stipula delle concessioni per la stagione balneare 2026.

Nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato, in data 9 febbraio 2026, un atto con cui ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito dell’impugnativa. All’udienza pubblica del 10 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preso atto della dichiarazione della parte ricorrente e ha rilevato che l’interesse all’impugnazione è venuto meno prima della decisione. La sopravvenuta carenza di interesse preclude al giudice qualsiasi esame del merito delle censure.

Il fondamento normativo è individuato nell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che disciplina la declaratoria di improcedibilità del ricorso quando, nel corso del giudizio, sopravviene una situazione che fa venir meno l’interesse del ricorrente. La norma opera sul piano processuale: non accerta la fondatezza delle doglianze, ma rileva soltanto che la controversia non ha più ragione di essere decisa.

Il Tribunale ha quindi dichiarato improcedibili sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti, perchè la dichiarazione di carenza di interesse ha riguardato l’intera impugnativa.

Quanto alle spese, il Collegio ha disposto la compensazione in ragione della novità delle questioni sottese al giudizio, escludendo così la soccombenza virtuale della parte ricorrente e riconoscendo la particolarità delle tematiche involgenti le concessioni demaniali marittime.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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