Payback dispositivi medici: obbligo vincolato e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Lazio n. 778 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del payback sui dispositivi medici, come applicabile per le annualità 2015-2018, costituisce misura ragionevole e proporzionata, giustificata dalla razionalizzazione della spesa sanitaria e dalla necessità di garantire la dotazione di dispositivi a tutela della salute, con conseguente esclusione della violazione degli artt. 23, 41, 2 e 117 Cost. e dell’art. 1 del prot. addiz. CEDU. I provvedimenti con cui le regioni approvano l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano hanno natura meramente ricognitiva e vincolata: essi non esprimono potere autoritativo, ma accertano il quantum debeatur di un rapporto obbligatorio. Ne deriva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e la devoluzione della controversia al giudice ordinario, dovendo verificarsi soltanto la sussistenza dei presupposti predeterminati dalla legge.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale, ha impugnato davanti al TAR Lazio il decreto del Ministro della salute del 6 luglio 2022, recante la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, e il decreto del 6 ottobre 2022, recante le linee guida per i provvedimenti regionali di ripiano, unitamente all’Accordo Stato-Regioni n. 181/CSR del 7 novembre 2019.
Con successivi ricorsi per motivi aggiunti la società ha gravato i decreti con cui alcune regioni, tra cui la Regione Siciliana, hanno approvato gli elenchi delle aziende soggette al payback, individuando gli importi dovuti. La ricorrente ha dedotto l’illegittimità costituzionale ed eurounitaria della disciplina, la sua natura retroattiva e la lesione dell’affidamento maturato nella partecipazione alle gare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo a partire dall’art. 17, comma 1, lettera c), del d.l. n. 98/2011 e dall’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, che ha posto a carico delle aziende fornitrici una quota crescente del ripiano: 40 per cento per il 2015, 45 per cento per il 2016, 50 per cento dal 2017. Il tetto regionale è fissato al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard.
Il ricorso principale è infondato. Il TAR si conforma alla sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha qualificato il meccanismo come contributo di solidarietà, escludendo la violazione della riserva di legge e dei principi di irretroattività e di tutela dell’affidamento. Le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell’esistenza del tetto di spesa e del conseguente obbligo di ripiano.
La misura del tetto regionale, pur fissata nel 2019, riproduce il valore del tetto nazionale già noto. La ricorrente, secondo ordinaria diligenza, avrebbe dovuto assumere quel parametro quale riferimento. Il payback resta estraneo alle procedure di affidamento: non incide sull’entità della fornitura né sul prezzo finale, ma agisce ab externo sulla sfera patrimoniale dei fornitori.
Venendo ai motivi aggiunti, il TAR rileva d’ufficio il difetto di giurisdizione. Le regioni, ai sensi del comma 9-bis dell’art. 9-ter, svolgono attività meramente tecnico-contabile e riepilogativa: non determinano il tetto, non ne certificano il superamento, non quantificano lo scostamento, competenze riservate allo Stato. Ne deriva un rapporto obbligatorio in cui la società è titolare di un diritto soggettivo al corretto calcolo dell’importo.
Trova applicazione il criterio del petitum sostanziale elaborato dalla Cassazione: quando l’amministrazione esercita attività vincolata, la controversia spetta al giudice ordinario. I motivi aggiunti del 22 febbraio e dell’11 ottobre 2023 sono pertanto inammissibili, con facoltà di riassunzione ex art. 11 c.p.a. entro tre mesi dal passaggio in giudicato. I motivi aggiunti del 1 dicembre 2025 sono rimessi al Presidente della Sezione. Spese compensate.
Nota della Redazione
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