Cessazione della materia del contendere per intervenuta ottemperanza alla condanna alla Carta docente (TAR Lombardia n. 2312 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere va dichiarata nel giudizio di ottemperanza quando l’Amministrazione, successivamente alla proposizione del ricorso, abbia integralmente eseguito il comando contenuto nella sentenza passata in giudicato, provvedendo alla soddisfazione piena della pretesa del ricorrente. L’intervenuta erogazione della Carta docente in favore del destinatario, in attuazione del dictum giudiziale, rende improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, con condanna dell’Amministrazione alle spese di lite, liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La verifica dell’avvenuta ottemperanza non richiede l’accertamento di profili di invalidità del comportamento amministrativo, essendo assorbente il rilievo dell’avvenuta piena soddisfazione della pretesa.
Il Fatto
Un docente, in servizio presso istituti scolastici, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2022/2023, per un importo complessivo di € 3.500,00.
La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata all’Amministrazione, che tuttavia non aveva provveduto alla sua esecuzione. A fronte della perdurante inerzia, il ricorrente aveva proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’erogazione di quanto riconosciutogli e la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, con memoria depositata il 4 maggio 2026, la difesa del ricorrente aveva documentato l’avvenuta erogazione, da parte del Ministero, delle somme riconosciute in sede di giudizio civile. Tale circostanza ha determinato la piena soddisfazione della pretesa azionata nel giudizio di ottemperanza.
Il TAR ha quindi qualificato la fattispecie come cessazione della materia del contendere, ricorrendo i presupposti dell’intervenuta esecuzione del comando contenuto nella sentenza ottemperanda, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. L’esecuzione spontanea dell’obbligo di provvedere ha reso non necessario l’esame nel merito delle doglianze e la nomina del commissario ad acta.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la condanna a carico del Ministero soccombente, liquidandole in € 800,00 oltre oneri e spese generali, con distrazione in favore dei difensori del ricorrente, dichiaratisi antistatari. La decisione non ha inoltre ravvisato presupposti per una diversa regolazione delle spese, attesa la soccombenza virtuale dell’Amministrazione, la cui inerzia aveva reso necessario il ricorso.
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Nota della Redazione
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