Mobilità volontaria del personale militare esclusa dall’art. 30 d.lgs. 165/2001 (TAR Piemonte n. 1774 del 21.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 30, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, che disciplina il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, non è applicabile al personale militare e delle forze di polizia. Il richiamo testuale ai soli dipendenti di cui all’art. 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo esclude, per effetto dell’art. 3, comma 1, il personale militare dall’area di applicazione della mobilità volontaria. A ciò si aggiunge il presupposto sostanziale dell’omogeneità delle posizioni tra amministrazione di provenienza e amministrazione di destinazione, che difetta quando il dipendente provenga da un’amministrazione militare. Il diniego di nulla osta fondato su tale non applicabilità è legittimo e assorbe ogni censura sulla motivazione relativa alle esigenze organizzative.
Il Fatto
Il ricorrente, appuntato dell’Arma dei Carabinieri, ha impugnato i provvedimenti con cui il Comando generale dell’Arma ha negato il nulla osta alla mobilità volontaria verso il Comune di Nardò, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001. Il diniego era motivato richiamando la limitazione dell’art. 3, comma 1, del medesimo decreto, che sottrae il personale militare al regime generale del rapporto di lavoro pubblico.
Il ricorrente ha sostenuto l’applicabilità dell’istituto al proprio rapporto e, in subordine, ha censurato l’atto per carenza di motivazione sulle esigenze organizzative. Il Ministero della Difesa ha eccepito l’inammissibilità per difetto di interesse, qualificando gli atti come meramente procedimentali, e nel merito ha chiesto il rigetto. Il Tribunale, respinta l’eccezione, ha rigettato il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità. La procedura di mobilità è stata attivata dal Comune, ma la determinazione negativa dell’Arma preclude al ricorrente l’ottenimento del bene della vita perseguito. L’atto è pertanto immediatamente impugnabile.
Nel merito, il Tribunale affronta la questione dell’applicabilità dell’art. 30, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale militare e delle forze di polizia, categoria alla quale va ricondotto il personale dell’Arma dei Carabinieri. La risposta è negativa, in conformità a quanto già affermato in sede cautelare dal Tribunale e dal Consiglio di Stato.
Il primo argomento è testuale. L’art. 30 richiama espressamente i soli dipendenti di cui all’art. 2, comma 2, mentre l’art. 3, comma 1, in deroga ai commi 2 e 3 dell’art. 2, mantiene il personale militare e delle Forze di polizia di Stato disciplinato dai rispettivi ordinamenti. Il dato letterale è inequivocabile.
Il secondo argomento è sostanziale. La mobilità si risolve in una cessione del contratto di lavoro tra amministrazione cedente e amministrazione ricevente, con continuità del contenuto contrattuale. Ciò presuppone l’omogeneità delle posizioni oggetto di passaggio, omogeneità che difetta quando il dipendente provenga da un’amministrazione militare.
Il rigetto dell’unico motivo assorbe ogni ulteriore censura sulla carenza di motivazione in ordine all’inopportunità del trasferimento. Il diniego di nulla osta risulta validamente fondato sulla non applicabilità dell’istituto. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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