La Carta elettronica del docente va eseguita per gli anni non corrisposti (TAR Campania n. 3828 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza, il ricorso ex art. 114 cod. proc. amm. è fondato quando risultino dimostrati il passaggio in giudicato del titolo azionato e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione l’integrale esecuzione del dispositivo entro un termine, e può nominare sin d’ora il Commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. La condanna alle spese segue la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
Il ricorrente, docente di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnargli la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, con emissione dei relativi buoni elettronici di € 500,00 per ciascun anno, per complessivi € 2.000,00.
Il titolo, munito di attestazione di conformità, era stato notificato all’amministrazione e non impugnato, divenendo definitivo. Poiché il Ministero non aveva dato corso all’esecuzione, il docente ha proposto ricorso per ottemperanza al TAR Campania chiedendo l’ordine di esecuzione e, per il caso di inerzia, la nomina di un Commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato preliminarmente la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza. Il passaggio in giudicato della sentenza azionata è attestato da apposita certificazione di cancelleria, e risulta decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996.
Su questa base, il ricorso è stato dichiarato fondato e accolto. Il Tribunale ha ordinato all’amministrazione intimata di provvedere, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo azionato.
Il Collegio ha poi designato sin d’ora il Commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inottemperanza, individuandolo nel Dirigente della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega. Il Commissario, su istanza della parte ricorrente, darà corso all’esecuzione compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, entro un ulteriore termine di sessanta giorni.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Il compenso del Commissario è posto a carico del Ministero.
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Nota della Redazione
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