Conferenza di servizi non è atto dovuto per sola istanza SUAP (TAR Sicilia n. 2195 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La convocazione della conferenza di servizi prevista dall’art. 8, comma 1, d.P.R. n. 160/2010, in materia di insediamenti produttivi in variante allo strumento urbanistico, non costituisce atto dovuto per il solo fatto della proposizione di un’istanza di parte. Il responsabile del SUAP può procedere solo previo accertamento accurato, oggettivo e rigoroso dell’assenza, nello strumento urbanistico, di aree destinate a insediamenti produttivi ovvero dell’insufficienza di quelle esistenti. Ove tale presupposto difetti, la conferenza non va indetta e il relativo diniego è legittimo; in difetto dei presupposti la convocazione sarebbe un inutile adempimento.
Il Fatto
Un privato ha presentato al SUAP di un Comune un’istanza per l’approvazione di un piano di lottizzazione turistico in variante al piano regolatore, su terreni di proprietà classificati in zona agricola, attivando la procedura dell’art. 8 d.P.R. n. 160/2010. Dopo un’integrazione documentale e una nota con cui l’Ufficio Tecnico aveva riconosciuto la legittimità della proposta e la necessità della variante, il procedimento è rimasto a lungo in stallo, nonostante solleciti e un invito formale a concludere.
Il privato ha proposto ricorso contra silentium. Solo dopo la fissazione dell’udienza camerale è intervenuta la nota con cui il responsabile dell’Area Tecnica ha rigettato l’istanza, ritenendola contraria alla pianificazione vigente e non rispondente ai requisiti di eccezionalità della norma. Il privato ha impugnato quella nota davanti al TAR, contestando l’incompetenza dell’organo, la mancata convocazione della conferenza di servizi e i profili di eccesso di potere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i primi due motivi, che ruotano attorno all’art. 8 d.P.R. n. 160/2010. La norma delinea un procedimento speciale, eccezionale e derogatorio, finalizzato a semplificare l’iter di variazione della pianificazione in ragione della meritevolezza dell’iniziativa imprenditoriale. La proposta di variante approvata in conferenza ha valore di atto di impulso e non è vincolante per il consiglio comunale, che conserva le proprie attribuzioni.
La questione decisiva è se la convocazione della conferenza sia o meno un atto dovuto a fronte della sola richiesta di parte. Il TAR risponde negativamente. L’esistenza dei presupposti — assenza o insufficienza di aree destinate a insediamenti produttivi — deve essere accertata dall’Ufficio comunale e le risultanze istruttorie devono confluire nella motivazione dell’atto di indizione. Il parametro è lo strumento urbanistico vigente, che non può essere modificato per adeguarlo alle esigenze del proponente.
Su questa base il diniego resiste anche quanto al terzo motivo. Il provvedimento ha evidenziato che la tipologia edilizia proposta è realizzabile nelle zone C1 – Espansione, previste in notevole entità, libere e non sature, con comparti di superficie analoga. L’argomento del ricorrente sull’autonomia delle residenze turistico-alberghiere è ritenuto inconferente, perché non supera l’oggettiva insediabilità del complesso senza modifica del piano.
Trattandosi di provvedimento plurimotivato, la legittimità di una sola ragione è sufficiente a sorreggere l’atto: accertata la mancanza del presupposto dell’insufficienza delle aree, il Collegio reputa superfluo l’esame della censura sull’eccessivo impatto territoriale. Cadono anche le doglianze su legittimo affidamento e contraddittorietà, poiché la nota del 2024 aveva già preannunciato la realizzabilità dell’intervento in zona C1. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.