Payback dispositivi medici: cessazione della materia solo con accertamento regionale (TAR Lazio n. 3141 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, la cessazione della materia del contendere prevista dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, presuppone la comunicazione al TAR Lazio, da parte della Regione o Provincia autonoma, del provvedimento di accertamento del versamento della quota ridotta del 25 per cento, pubblicato nei rispettivi bollettini e siti istituzionali. In mancanza di tale comunicazione, la richiesta di cessazione formulata dalla parte ricorrente va valutata ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., desumendosi dal comportamento processuale delle parti la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente declaratoria di improcedibilità dei ricorsi per i restanti enti territoriali.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato davanti al TAR Lazio il decreto del Ministro della Salute del 6 luglio 2022, adottato di concerto con il MEF, recante la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015-2018, il successivo decreto del 6 ottobre 2022 contenente le linee guida per l’emanazione dei provvedimenti regionali di ripiano, l’Intesa del 28 settembre 2022 e l’Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019, con cui erano stati definiti i tetti di spesa regionali nella misura del 4,4 per cento.
Con ricorsi per motivi aggiunti la stessa società ha gravato le determinazioni con cui alcune Regioni hanno approvato gli elenchi delle aziende soggette al ripiano, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, come convertito, contestando anche il termine di trenta giorni assegnato per il pagamento. Si sono costituite le amministrazioni statali e regionali resistenti. Nel corso del giudizio è intervenuto lo ius superveniens rappresentato dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla legge n. 118/2025, che ha ridotto al 25 per cento gli importi dovuti, estinguendo l’obbligazione con il versamento integrale della quota ridotta. Solo la Regione Toscana ha dichiarato la cessata materia del contendere; la ricorrente, il 2 dicembre 2025, ha chiesto in via generale la cessazione con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dato innanzitutto atto, sul piano processuale, che la sentenza è redatta in forma semplificata ex art. 74 cod. proc. amm., ravvisandosi la manifesta improcedibilità del ricorso. Ha poi ricostruito la portata della disciplina sopravvenuta: l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, prevede che, decorso il termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, le Regioni e le Province autonome accertino l’avvenuto versamento della quota ridotta del 25 per cento con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del TAR Lazio.
Il Tribunale ha precisato che è la stretta ricorrenza di tutti questi presupposti procedimentali a determinare, ex lege, la cessazione della materia del contendere; ne consegue che la relativa pronuncia può essere emessa solo a seguito della comunicazione, al Tribunale, dei provvedimenti regionali di accertamento del pagamento. Nel caso concreto, solo per la Regione Toscana è stata depositata memoria di cessata materia del contendere in applicazione della nuova disciplina.
Per le altre Regioni, rispetto alle quali nessun provvedimento pubblicato sui rispettivi bollettini è stato depositato, il Collegio ha attribuito rilievo alla memoria della ricorrente del 2 dicembre 2025, qualificandola nei termini dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm. Tale norma consente al giudice di desumere dall’intervento di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso e dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa.
Ne è derivata la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 95/2025, limitatamente alla Regione Toscana, e la declaratoria di improcedibilità di tutti gli altri ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione delle concrete modalità di svolgimento della vicenda.
Nota della Redazione
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