Payback dispositivi medici improcedibile se la società prova il versamento (TAR Lazio n. 1719 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avente ad oggetto il ripiano del superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici per gli anni 2015-2018, la definizione agevolata introdotta dall’art. 7 del d.l. n. 95/2025, conv. con modif. in legge n. 118/2025, produce effetti processuali diversi a seconda del soggetto che ne dà prova. La cessazione della materia del contendere si configura solo se l’avvenuto versamento della quota ridotta è accertato e fatto constare in giudizio dalle Regioni e dalle Province autonome, come previsto dalla norma. Ove, invece, il pagamento sia comprovato dalla sola azienda fornitrice, il venir meno della controversia non integra quella fattispecie, ma dà luogo a improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Il bene della vita conseguito dalla società — il pagamento in misura ridotta — è difatti diverso da quello perseguito con il ricorso, ossia l’eliminazione dall’ordinamento dei provvedimenti regionali impugnati. Ne consegue che la compensazione delle spese di lite è giustificata dalla natura in rito della decisione.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici al Servizio Sanitario Nazionale ha impugnato la determinazione con cui la Regione Puglia ha attribuito gli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, insieme agli allegati e agli atti statali presupposti, tra cui il D.M. 6 luglio 2022 e il D.M. 6 ottobre 2022. Con motivi aggiunti ha poi gravato i provvedimenti regionali applicativi, adottati nel febbraio 2023.
Nel corso del giudizio è entrato in vigore il d.l. n. 95/2025, conv. con modif. in legge n. 118/2025, che consente alle aziende fornitrici di assolvere gli obblighi relativi alle annualità 2015-2018 versando una quota ridotta del 25 per cento. In vista dell’udienza di smaltimento, la stessa società ha depositato la documentazione attestante l’avvenuto versamento e ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal tenore letterale dell’art. 7 del d.l. n. 95/2025. La norma collega espressamente la cessazione della materia del contendere all’accertamento, da parte delle Regioni e delle Province autonome, del versamento della quota ridotta, con provvedimenti pubblicati e comunicati alla segreteria del TAR Lazio.
Da qui la distinzione che regge la decisione. Se la definizione agevolata è accertata e fatta constare in giudizio dalle Regioni, si determina la cessazione della materia del contendere. Se invece, come nella specie, è la sola azienda fornitrice a comprovare il pagamento, resta fermo il venir meno della controversia, ma sul piano processuale si configura l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
La ragione è individuata nella diversità del bene della vita. Il pagamento in misura ridotta conseguito dalla società non coincide con l’eliminazione dal mondo giuridico dei provvedimenti impugnati, che costituiva l’obiettivo del ricorso. Il Tribunale richiama sul punto la propria recente giurisprudenza, citando TAR Lazio, Roma, sez. IV-quater, 21 gennaio 2026, n. 1269, e conferma l’indirizzo già espresso in plurime pronunce.
Il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese di giudizio sono compensate, in considerazione della natura in rito della decisione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.