Assorbimento improprio dei motivi: nessuna nullità della sentenza e nessuna rimessione al primo giudice (Cons. Stato n. 00002 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello, il Consiglio di Stato non può rilevare d’ufficio l’erroneo ordine di esame dei motivi formulati dal ricorrente in primo grado, qualora la parte appellata non li abbia ritualmente riproposti ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a. o non abbia proposto appello. L’accoglimento del motivo di appello che censura l’erroneo ordine di esame non comporta la regressione del giudizio al Tribunale amministrativo regionale. La nullità della sentenza, quale ipotesi di rimessione al primo giudice ex art. 105 c.p.a., è determinata esclusivamente dalla carenza dei requisiti formali dell’atto giurisdizionale in sé considerato, ivi compreso il difetto assoluto di motivazione nelle sue sembianze di motivazione apparente, tautologica o assertiva.
Il Fatto
Alcuni candidati impugnavano dinanzi al TAR Lombardia i provvedimenti di non ammissione alla prova orale dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, deducendo il difetto di motivazione per insufficienza del voto numerico e l’erroneità sostanziale delle valutazioni. Il giudice di prime cure accoglieva i ricorsi sulla sola censura relativa all’insufficienza del voto numerico, ritenendola assorbente e satisfattiva della pretesa, senza esaminare le ulteriori censure.
Il Ministero della giustizia proponeva appello avverso le sentenze, deducendone il contrasto con i principi dell’Adunanza plenaria n. 7 del 2017 e della Corte costituzionale n. 175 del 2011 in tema di sufficienza del voto numerico. La terza sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza non definitiva n. 9734 del 2025, accoglieva gli appelli e rimetteva all’Adunanza plenaria tre quesiti sulla qualificazione dell’assorbimento improprio dei motivi come nullità della sentenza, sulla conseguente rimessione al primo giudice e sulla rilevabilità d’ufficio del vizio.
La Motivazione della Corte
L’Adunanza plenaria affronta preliminarmente il terzo quesito, relativo alla rilevabilità d’ufficio, invertendo l’ordine logico proposto dalla sezione rimettente per il suo carattere pregiudiziale. La risposta è negativa: non sussiste il potere del Consiglio di Stato di rilevare ufficiosamente la mancata pronuncia sui motivi, occorrendo l’apposita iniziativa di parte. Lo strumento di reazione è previsto dall’art. 101, comma 2, c.p.a., che impone la riproposizione espressa delle domande e delle eccezioni assorbite o non esaminate, senza distinzione tra assorbimento proprio e improprio.
La Corte esclude che l’assorbimento improprio determini l’annullamento con rinvio della pronuncia appellata. L’onere di riproposizione dei motivi non esaminati è un chiaro indice della volontà legislativa di escludere la regressione della causa al primo giudice: ove il Consiglio di Stato non avesse il potere di decidere sui motivi non esaminati, il legislatore avrebbe preteso dalla parte di lamentarne il mancato esame.
Quanto alla nozione di nullità della sentenza ex art. 105 c.p.a., l’Adunanza plenaria la interpreta in senso stretto, riferita ai soli vizi formali che inficiano l’atto-sentenza in sé considerato, quali i requisiti di forma-contenuto. Non rilevano i vizi derivati da precedenti atti della sequenza processuale né le nullità extra-formali. Il carattere tassativo ed eccezionale delle ipotesi di rimessione è confermato dall’avverbio «soltanto» e dalla coerenza sistematica con le altre ipotesi enumerate dalla disposizione.
La Corte chiarisce che la mancata pronuncia su singoli motivi non integra una nullità della sentenza, costituendo un difetto logico di giudizio e non un vizio strutturale dell’atto. Il difetto assoluto di motivazione deve essere valutato con riferimento alla sentenza nella sua globalità, e non in maniera parcellizzata rispetto ai singoli motivi o alle singole domande.
Nota della Redazione
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