Payback dispositivi medici: legittimo il meccanismo, difetto di giurisdizione sui provvedimenti regionali (TAR Lazio n. 1378 del 23.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del payback dei dispositivi medici, come disciplinato dall’art. 9-ter del d.l. n. 78 del 2015, convertito, per il quadriennio 2015-2018, costituisce misura ragionevole e proporzionata, giustificata dall’esigenza di razionalizzare la spesa sanitaria mediante un contributo solidario posto a carico delle imprese fornitrici. Non sussiste violazione dei principi di irretroattività e di affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell’esistenza di un tetto di spesa e del conseguente obbligo di ripiano. La riserva di legge è rispettata, individuando la norma i soggetti, l’oggetto e le indicazioni procedurali. I provvedimenti regionali che quantificano il ripiano sono atti interamente vincolati, espressione di attività ricognitiva e non di potere autoritativo: la controversia sul quantum debeatur involge un diritto soggettivo e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

Il Fatto

Una società fornitrice di dispositivi medici al Servizio Sanitario Nazionale ha impugnato davanti al TAR Lazio il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, recante la certificazione del superamento del tetto di spesa nazionale e regionale per gli anni 2015-2018, il decreto del 6 ottobre 2022 con le linee guida attuative, l’accordo del 7 novembre 2019 e ulteriori atti prodromici.

Con successivi ricorsi per motivi aggiunti, la stessa società ha contestato i provvedimenti con cui le Regioni Piemonte e Liguria hanno quantificato il payback a proprio carico, individuando gli importi dovuti. Si sono costituiti i Ministeri della Salute e dell’Economia, la Presidenza del Consiglio e la Conferenza Stato-Regioni, chiedendo la reiezione del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo muovendo dall’art. 17 del d.l. n. 98 del 2011, che ha introdotto il tetto di spesa per l’acquisto dei dispositivi medici, fissato al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario nazionale standard dall’art. 15 del d.l. n. 95 del 2012. L’art. 9-ter, comma 9, del d.l. n. 78 del 2015 ha poi posto a carico delle aziende fornitrici una quota crescente del ripiano: 40 per cento per il 2015, 45 per cento per il 2016, 50 per cento dal 2017.

Il Tribunale richiama la sentenza n. 140 del 2024 della Corte costituzionale, che ha ritenuto il meccanismo compatibile con l’art. 41 Cost., qualificandolo come contributo di solidarietà giustificato dall’esigenza di assicurare la dotazione di dispositivi in un contesto economico critico. Sul piano dell’art. 23 Cost., la Consulta ha escluso la violazione della riserva di legge, individuando la norma i soggetti, l’oggetto della prestazione e le indicazioni procedurali generali.

Quanto ai profili di irretroattività e di affidamento, il Collegio rileva che le imprese erano consapevoli già dal 2015, prima delle gare, dell’esistenza di un tetto di spesa e del conseguente obbligo di ripiano. Il tetto nazionale, parametro già noto, consentiva agli operatori diligenti di orientare le proprie scelte. Il payback opera dall’esterno sulla sfera patrimoniale complessiva dei fornitori e non altera l’esito delle procedure di evidenza pubblica, perché non incide sul prezzo finale né sull’entità della fornitura.

Il ricorso introduttivo è pertanto infondato. Diversa è la sorte dei motivi aggiunti. Il comma 9-bis dell’art. 9-ter attribuisce alle Regioni il solo compito di verificare la documentazione contabile, definire l’elenco delle aziende soggette al ripiano, imporre il pagamento e iscrivere in bilancio il credito. Si tratta di attività meramente attuativa, tecnico-contabile e riepilogativa, priva di qualsivoglia margine di discrezionalità.

Ne deriva l’insussistenza di un potere autoritativo: tra amministrazione regionale e impresa si instaura un rapporto obbligatorio paritario, in cui la società è titolare di un diritto soggettivo al corretto calcolo dell’importo. Richiamando le Sezioni Unite n. 28429 del 2022, n. 8188 del 2022 e n. 10089 del 2020, il Collegio afferma la giurisdizione del giudice ordinario e dichiara i motivi aggiunti inammissibili. La causa può essere riassunta davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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