Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e natura endoprocedimentale del nulla osta di fattibilità (TAR Liguria n. 987 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il nulla osta di fattibilità rilasciato ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 105/2015 costituisce atto endoprocedimentale, privo di immediata e definitiva lesività, in quanto non conclude il procedimento di autorizzazione, ma è prodromico alla successiva fase istruttoria che si conclude con il parere tecnico del Comitato Tecnico Regionale. La sopravvenuta caducazione, da parte del giudice amministrativo, della cornice pianificatoria a monte dell’atto impugnato determina il difetto di interesse alla decisione, atteso che una pronuncia di merito sulla legittimità dell’atto non potrebbe produrre alcun effetto favorevole giuridicamente apprezzabile per il ricorrente. Ne consegue la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con applicazione del principio della soccombenza virtuale ai fini della regolazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società controinteressata aveva richiesto il nulla osta di fattibilità per la realizzazione di un nuovo deposito di prodotti chimici e petrolchimici nell’area di Ponte Somalia nel Porto di Genova, a seguito della delocalizzazione dei propri depositi costieri. Le società ricorrenti, operanti nel medesimo contesto portuale, avevano impugnato il provvedimento di accoglimento dell’istanza, emesso dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, deducendo plurimi vizi di legittimità.
Il giudizio era stato riunito con altro ricorso proposto da diversa società, concernente il medesimo provvedimento. Nelle more del giudizio, la cornice pianificatoria che costituiva il presupposto dell’atto impugnato era stata definitivamente annullata dal Consiglio di Stato, che aveva confermato le sentenze di primo grado di accoglimento dei ricorsi avverso le deliberazioni di ricollocazione dei depositi chimici in ambito portuale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rilevato che, a seguito delle sentenze del Consiglio di Stato che hanno confermato l’annullamento delle deliberazioni di ricollocazione dei depositi, l’intera cornice pianificatoria a monte del nulla osta di fattibilità impugnato è stata definitivamente travolta. Tale circostanza ha determinato il venir meno dell’interesse delle società ricorrenti a ottenere una pronuncia di merito sulla legittimità del provvedimento, atteso che nessun effetto favorevole potrebbe derivare dall’eventuale accoglimento del ricorso.
La Corte ha nondimeno accertato la natura endoprocedimentale del nulla osta di fattibilità, evidenziando come, ai sensi dell’art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 105/2015, a seguito del rilascio del nulla osta il gestore debba trasmettere al Comitato Tecnico Regionale il rapporto definitivo di sicurezza, e solo all’esito di tale successiva istruttoria il Comitato esprima il parere tecnico conclusivo, con eventuale divieto di inizio attività.
Il giudice ha pertanto dichiarato i ricorsi improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, senza necessità di esaminare le eccezioni di tardività e di difetto di interesse sollevate dalle parti resistenti, né il merito delle censure proposte.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale, condannando le società ricorrenti al pagamento delle spese in favore del Ministero dell’Interno e della società controinteressata, in considerazione della circostanza che la declaratoria di improcedibilità è dipesa da un evento sopravvenuto non imputabile alle parti resistenti.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.