Fascia di rispetto autostradale e preesistenza del manufatto: legittima la demolizione (TAR Toscana n. 1302 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vincolo di inedificabilità lungo i tracciati autostradali, previsto dall’art. 9 della legge n. 729/1961 e poi specificato dal d.m. n. 1404/1968, preclude la costruzione, la ricostruzione e l’ampliamento di manufatti a distanza inferiore a quella fissata dalla legge, anche quando l’opera sia stata realizzata dopo l’entrata in vigore della disciplina. La circostanza che il manufatto sia sorto in epoca successiva alla nascita del vincolo rende legittimo l’esercizio del potere repressivo comunale e non consente di invocare alcun legittimo affidamento. La presentazione di una domanda di condono edilizio rimasta priva di accoglimento non consolida una posizione di vantaggio in capo al privato.
Il Fatto
I ricorrenti, comproprietari dal 1981 di un compendio immobiliare posto in prossimità del tratto dell’autostrada A11 Firenze-Mare, hanno impugnato l’ordinanza con cui il Comune di Monsummano Terme ha ingiunto la demolizione di un manufatto adibito a rimessa e ripostiglio e il ripristino dello stato originario dei luoghi, per assenza di titolo edilizio.
Il Comune non si è costituito. Ha invece resistito la società concessionaria autostradale, eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del proprio parere negativo alla sanatoria edilizia e, nel merito, l’infondatezza delle pretese. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione dell’età del manufatto, decisiva per stabilire se lo stesso sia soggetto o meno al vincolo di inedificabilità imposto dalle fasce di rispetto. I ricorrenti sostengono la preesistenza dei box al Codice della Strada e la loro conseguente sanabilità, richiamando un’immagine aerea del 1954 e la cartografia del catasto storico regionale.
La documentazione in atti conduce però a conclusioni opposte. Il piano particellare di espropri redatto per i lavori di raddoppio e ammodernamento del tratto autostradale, approvati nel 1959-1961 e recepiti con il decreto ministeriale del 4.12.1962, non evidenzia alcuna costruzione preesistente nel punto di interesse. I manufatti risultano collocati “a ridosso” dei muri d’ala del sottovia autostradale, costruiti ex novo in funzione dell’ampliamento: tale esecuzione non sarebbe stata possibile in presenza delle opere, con la conseguenza che nulla esisteva all’epoca dei lavori.
Determinante è poi la stessa relazione tecnica dei ricorrenti, che colloca il posizionamento dei box in lamiera alla fine degli anni settanta. Poiché il vincolo di inedificabilità sul tratto di interesse era già sorto nel 1961, con l’art. 9 della legge n. 729/1961, e il d.m. n. 1404/1968 ha fissato in metri 60 la distanza per le autostrade, i manufatti sono stati realizzati in epoca successiva alla nascita del vincolo. Il primo motivo è quindi infondato.
Quanto agli ulteriori motivi, il Collegio esclude la violazione del legittimo affidamento. Gli stessi ricorrenti ricordano di aver presentato nel 1988 una domanda di condono edilizio relativa ai box, mai accolta dall’Amministrazione: l’assenza di accoglimento impedisce il consolidarsi di una posizione di vantaggio sulla legittimità delle opere. Il convincimento dei privati è peraltro poco credibile, data la stretta prossimità dei manufatti all’infrastruttura e la necessaria conoscenza del vincolo di rispetto autostradale.
Il ricorso è pertanto respinto integralmente. La risalenza della vicenda e le sue concrete modalità di svolgimento giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Nota della Redazione
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