Esecuzione del giudicato sulla carta docente: silenzio illegittimo del Ministero (TAR Emilia-Romagna n. 543 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’esecuzione del giudicato, proposto ai sensi degli art. 112 e segg. cod. proc. amm., è ammissibile quando l’Amministrazione non abbia dato esecuzione alla sentenza del giudice ordinario entro il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. La notificazione della sentenza al domicilio digitale del Ministero vale a far decorrere quel termine. L’inerzia non contestata e la mancata costituzione dell’Amministrazione confermano i presupposti del rimedio. Il giudice amministrativo ordina l’adempimento entro un termine e nomina sin d’ora il Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, senza liquidare compenso quando le funzioni siano affidate a un dipendente della stessa Amministrazione debitrice.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti, hanno adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 207/2023 del 27 aprile 2023 del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro. Con quella pronuncia era stato accertato il loro diritto a ottenere la carta docente per gli anni scolastici indicati, per l’importo di € 500,00 annui, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la carta o altro equipollente.
Gli interessati hanno dedotto che la decisione è rimasta ineseguita nonostante la notificazione e il passaggio in giudicato, comprovato dalla certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, alla luce di quanto addotto e documentato dai ricorrenti e della mancata contestazione dell’omesso adempimento, emergono i presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale di esecuzione. La domanda trova fondamento nella disciplina degli art. 112 e segg. cod. proc. amm., che appresta lo strumento per ottenere l’ottemperanza al giudicato.
Il giudice amministrativo verifica anzitutto il decorso del termine concesso alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Risulta scaduto il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, decorrente dalla notificazione della sentenza avvenuta in data 22 dicembre 2023 all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato quale domicilio digitale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, idoneo allo scopo.
Il Collegio conforta la soluzione con un indirizzo uniforme della giustizia amministrativa, richiamando TAR Sicilia, Catania, Sez. I, n. 2432 del 2025, TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, n. 1209 del 2025, TAR Umbria n. 370 del 2025, TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 586 del 2024, TAR Sicilia, Palermo, Sez. IV, n. 2432 del 2024 e TAR Veneto, Sez. IV, n. 169 del 2024. Da tali precedenti si ricava che la notificazione al domicilio digitale dell’Amministrazione è sufficiente a far decorrere il termine per l’esecuzione.
In accoglimento della domanda, il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora il Commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici o in dirigente o funzionario delegato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione. Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è liquidato alcun compenso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero e sono liquidate in € 2.000,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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