Ottemperanza al giudicato sulla carta docenti e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 1712 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È fondata l’azione di ottemperanza proposta ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per l’esecuzione del giudicato del giudice ordinario che abbia accertato il diritto del docente a tempo determinato al beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato, nomina il commissario ad acta e fissa l’astreinte negli interessi legali su quanto dovuto, entro il limite massimo del 10% dell’importo. Il commissario può provvedere all’allocazione della somma in bilancio e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento, poiché l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro l’accertamento del diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica” del docente, per tre annualità, con condanna del Ministero all’erogazione di un buono elettronico di importo complessivo pari a euro 1.500,00 e al pagamento delle spese processuali.
La sentenza, munita di attestazione di conformità, era stata notificata all’amministrazione l’8 ottobre 2024 ed era passata in giudicato per mancata impugnazione. Non essendo intervenuto alcun adempimento, la ricorrente ha proposto ricorso in ottemperanza, chiedendo la condanna al pagamento, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penale per l’ulteriore ritardo. Il Ministero si è costituito con atto di stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti processuali dell’azione. Risulta rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., nonché quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm.. È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
La sentenza ottemperanda risulta passata in giudicato, come da certificazione della cancelleria. Poiché l’amministrazione non ha allegato alcuna prova dell’adempimento, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con successivo deposito della prova mediante documentazione conforme alle disposizioni sul p.a.t.
In accoglimento della domanda, è stato nominato commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero, con facoltà di delega a un funzionario. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi apposito stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. Il Collegio ha precisato che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento, dovendo l’organo straordinario porre in essere ogni iniziativa necessaria per rendere possibile il pagamento.
È stata altresì accolta la domanda di condanna al pagamento della somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. L’astreinte è stata calcolata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti ex lege, assumendo come dies a quo il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e come dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo. Il limite massimo è fissato nella somma corrispondente al 10% dell’importo dovuto, in linea con i criteri indicati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7/2019 e dalla Adunanza Plenaria n. 8/2021 in tema di esercizio concorrente del potere. Le spese di lite, liquidate in € 1.200,00, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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