La riduzione del payback non implica cessazione della materia del contendere (TAR Lazio n. 5288 del 20.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il versamento, entro il termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 95/2025, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del medesimo decreto, estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. Tale adempimento, quando non siano perfezionati gli adempimenti comunicativi che la novella pone a carico delle Regioni e delle Province autonome, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e non la cessazione della materia del contendere, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso e compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

Una società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato dinanzi al TAR Lazio i provvedimenti con cui le Amministrazioni statali e la Regione Puglia hanno definito i tetti di spesa per i dispositivi medici per il quadriennio 2015-2018 e le modalità di compartecipazione delle imprese private alla sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale tramite il meccanismo del cosiddetto payback.

La ricorrente ha dedotto sia vizi propri dei provvedimenti impugnati sia questioni di legittimità costituzionale delle norme primarie che disciplinano la materia, chiedendo inoltre l’accesso agli atti relativi alla quantificazione della spesa complessiva regionale. Nel corso del giudizio è intervenuto lo ius superveniens rappresentato dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con legge n. 118/2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il contenuto della disposizione sopravvenuta, la quale stabilisce che, per gli anni 2015-2018, gli obblighi delle aziende fornitrici di dispositivi medici si intendono assolti con il versamento, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015. L’integrale versamento estingue l’obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale, mentre le Regioni accertano l’avvenuto pagamento con provvedimenti pubblicati sui propri siti e comunicati alla segreteria del TAR Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali, con compensazione delle spese.

La società ricorrente, con memoria depositata il 12 gennaio 2026, ha documentato di aver versato alla Regione Puglia la quota del 25 per cento e ha chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Il Presidente ha tuttavia dato avviso, in camera di consiglio, che la fattispecie integra piuttosto un’ipotesi di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.

Il Collegio ha richiamato la distinzione tra i due istituti, evidenziando come la cessazione della materia del contendere ricorra quando l’operato successivo della parte pubblica si riveli integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, mentre la sopravvenuta carenza di interesse si verifica, tra l’altro, quando sopravviene un atto o un fatto che rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento dell’atto impugnato. Ha inoltre valorizzato il consolidato orientamento per cui la declaratoria di cessazione della materia del contendere richiede che il nuovo assetto satisfattivo sia conseguenza di fattori esterni o di un ulteriore provvedimento della Pubblica Amministrazione.

Nella fattispecie, il Tribunale ha rilevato che difettano gli adempimenti comunicativi che la novella normativa pone a carico delle Regioni e delle Province autonome per la definizione dei giudizi pendenti. Il versamento volontario della quota ridotta da parte della ricorrente non è quindi riconducibile allo schema legale della cessazione della materia del contendere, che postula l’accertamento regionale e la comunicazione alla segreteria del Tribunale, ma integra un fatto sopravvenuto che rende inutile la decisione nel merito, con conseguente declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.

In ragione della decisione in rito e della complessità della materia, le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *