Payback dispositivi medici termine perentorio e difetto di giurisdizione sui provvedimenti regionali (TAR Lazio n. 3350 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di trenta giorni previsto dall’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito con legge n. 118/2025, per il versamento della quota ridotta del 25 per cento del payback dei dispositivi medici 2015-2018 ha natura perentoria. Il superamento del termine non consente la definizione agevolata, poiché l’ultimo periodo della norma richiama espressamente le conseguenze del quinto e sesto periodo dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015. I provvedimenti regionali e provinciali attuativi si sostanziano in un’attività interamente vincolata, priva di margine discrezionale, di mera ricognizione e riepilogo contabile. Ne deriva che le controversie sul quantum debeatur involgono un diritto soggettivo patrimoniale e appartengono alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici impugnava davanti al TAR Lazio il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, con il quale era stata certificata la certificazione del superamento del tetto di spesa nazionale e regionale per gli anni 2015-2018, unitamente all’Accordo Stato-Regioni n. 181/CSR del 7 novembre 2019 e agli ulteriori atti presupposti.
Con sette successivi motivi aggiunti la società gravava anche il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 e i provvedimenti attuativi adottati dalle province autonome di Bolzano e Trento e dalle regioni Sardegna, Toscana ed Emilia-Romagna. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti prospettavano la illegittimità costituzionale delle norme sul payback e censure di carattere contabile. Le amministrazioni resistenti eccepivano il difetto di giurisdizione sui provvedimenti regionali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione del termine di versamento della quota ridotta. La società, dopo aver pagato un importo inferiore a quello dovuto, aveva integrato il versamento oltre la scadenza, sostenendo la natura ordinatoria del termine per assenza di sanzione espressa. Il Tribunale si sofferma sull’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, che nell’ultimo periodo richiama espressamente il quinto e sesto periodo dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015. Questi prevedono che, in caso di inadempimento, i debiti per acquisti di dispositivi medici sono compensati fino a concorrenza dell’intero ammontare.
Per il Collegio la conseguenza negativa espressamente prevista rende perentorio il termine, in coerenza con l’orientamento secondo cui un termine è tale quando una previsione normativa gliene attribuisca la natura ovvero quando ciò si desuma dagli effetti che il suo superamento produce. Ne consegue la non definibilità in forma agevolata del ricorso proposto avverso i provvedimenti della provincia autonoma di Bolzano, non essendo integrato l’adempimento nei modi e nei tempi di legge.
Quanto al ricorso avverso i provvedimenti della provincia autonoma di Trento, il Tribunale, pur non potendo dichiarare la cessazione della materia del contendere per mancata comunicazione del provvedimento accertativo, desume la sopravvenuta carenza di interesse dalla documentazione depositata, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
Nel merito, il ricorso introduttivo è respinto. Il Collegio richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha qualificato il payback come contributo di solidarietà ragionevole e proporzionato, non lesivo degli artt. 41 e 23 Cost. né del principio di irretroattività, poiché le imprese erano consapevoli del meccanismo fin dal 2015. Le censure di illegittimità derivata e quelle sull’interpretazione conforme sono respinte.
Il punto centrale riguarda i motivi aggiunti avverso gli atti regionali. Il Collegio rileva che le Regioni e le Province, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, non determinano il tetto né ne certificano il superamento, ma pongono a carico delle aziende un importo calcolato con percentuale fissata ex lege e applicata matematicamente al fatturato. L’attività è interamente vincolata, priva di discrezionalità. Si instaura così un rapporto obbligatorio in cui la società è titolare di un diritto soggettivo al corretto calcolo dell’importo. Applicando il criterio del petitum sostanziale, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, con possibilità di riassunzione ex art. 11 c.p.a.
Nota della Redazione
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