Causa di servizio: necessaria prova di eventi eccezionali, non mera gravosità (TAR Piemonte n. 1167 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio del Comitato di verifica per le cause di servizio, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, è sottratto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che ricorra irragionevolezza manifesta, palese travisamento dei fatti o omessa considerazione di circostanze idonee a incidere sulla valutazione medica finale. Ai fini del riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, ai sensi dell’art. 64 d.P.R. n. 1092/1973 e dell’art. 11 d.P.R. n. 461/2001, rilevano soltanto fatti ed eventi di carattere eccezionale, eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro e gravosi per intensità e durata, dei quali il ricorrente deve fornire prova specifica. Le condizioni ambientali e lavorative riconducibili alla qualifica di appartenenza, pur se faticose, integrano fattore di rischio ordinario e non consentono, da sole, di affermare il nesso eziologico. L’insorgenza dell’infermità durante il servizio non costituisce prova sufficiente della sua dipendenza dalle condizioni di lavoro.

Il Fatto

La ricorrente, militare dell’Esercito Italiano in servizio presso un Reggimento Gestione Aree di Transito con mansioni di operatore TRAMAT, chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità cervicale diagnosticata e la concessione dell’equo indennizzo. Rappresentava di aver svolto per circa sedici anni attività di conduttore di automezzi e movimentazione carichi.

Il Comitato di verifica per le cause di servizio esprimeva parere sfavorevole e il Ministero della Difesa, adeguandosi, rigettava la domanda con proprio decreto. La ricorrente impugnava il parere e il decreto davanti al TAR, deducendo difetto di motivazione e di istruttoria, mancata acquisizione dei documenti di valutazione dei rischi e travisamento dei fatti quanto alle mansioni effettivamente svolte.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla natura del giudizio demandato al Comitato di verifica, chiamato dall’art. 11 d.P.R. n. 461/2001 ad accertare la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive dell’infermità e il rapporto causale tra i fatti di servizio e la patologia. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Tribunale ribadisce che tale valutazione si fonda su nozioni scientifiche e dati di esperienza di carattere tecnico-discrezionale, insindacabili nel merito.

Il sindacato giurisdizionale resta ammesso soltanto entro confini definiti: assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e violazione delle regole procedurali. Il Collegio richiama sul punto un indirizzo consolidato della Sezione Seconda del Consiglio di Stato e una serie di pronunce della Sezione Quarta, che confermano la ristrettezza di tale controllo.

Quanto alla nozione sostanziale di causa di servizio, il TAR precisa che possono rientrarvi soltanto eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, da provare in modo specifico. Restano esclusi i disagi, le fatiche e i momenti di stress connaturati alla singola tipologia di prestazione, che costituiscono fattore di rischio ordinario. La prestazione rileva, poi, a titolo di causa esclusiva ovvero di concausa efficiente e determinante.

Applicando tali coordinate, il Collegio ritiene infondate le censure di difetto di motivazione, poiché il parere del C.V.C.S. — obbligatorio e vincolante — è adeguato e coerente e la motivazione degli atti impugnati può essere resa anche per relationem. L’organo tecnico ha escluso la dipendenza qualificando il processo come idiopatico ed endogeno, legato a degenerazione cartilaginea e a fenomeni dismetabolici, non provato come aggravato da traumi o fratture occorsi in servizio.

Il Tribunale esclude anche il dedotto deficit istruttorio: il Comitato ha valutato l’incarico di operatore elaboratore elettronico, la partecipazione a missioni di controllo del territorio e l’attività di conduttore di automezzi per un periodo ritenuto breve e privo di significative percorrenze documentate. La ricorrente non ha offerto prova concreta di condizioni lavorative eccezionali, distinte da quelle proprie della qualifica posseduta. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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