Rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse nel giudizio amministrativo (TAR Lazio n. 13315 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, resa dalla parte ricorrente con mandato speciale e notificata alle controparti, integra una valida rinuncia al ricorso ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), 84 e 85 c.p.a. L’estinzione del processo per rinuncia non richiede l’accettazione delle parti intimate, salvo che queste abbiano interesse alla prosecuzione del giudizio. La compensazione integrale delle spese di lite può essere disposta quando risulti concordata tra le parti nell’atto di rinuncia, anche ai sensi dell’espressa previsione di cui all’art. 84, comma 2, c.p.a.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio una nota dell’ASL Roma 2, una determinazione della Regione Lazio e una conseguente nota regionale, chiedendone l’annullamento. Nel corso del giudizio, con atto datato 30 giugno 2026, la società ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del processo, rinunciando al ricorso e a tutte le domande in esso contenute. L’atto è stato sottoscritto dal difensore della ricorrente, munito di mandato speciale anche a rinunciare, e per accettazione dal difensore dell’ASL Roma 2, il quale ha concordato sulla compensazione integrale delle spese di lite. La Regione Lazio non ha invece sollevato osservazioni in ordine alla dichiarazione di rinuncia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che l’atto di rinuncia risponde ai requisiti formali e sostanziali previsti dal codice del processo amministrativo. In particolare, la sottoscrizione da parte del difensore munito di mandato speciale rende valida la dichiarazione, mentre l’accettazione della controparte è necessaria solo quando questa abbia un interesse alla prosecuzione del giudizio. Nel caso di specie, l’ASL Roma 2 ha espressamente accettato la rinuncia, mentre la Regione Lazio non ha eccepito alcunché, sicché non residuavano ostacoli alla declaratoria di estinzione.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha valorizzato la circostanza che il difensore dell’ASL Roma 2 abbia sottoscritto l’atto di rinuncia concordando espressamente sulla compensazione integrale. Tale concordamento, unitamente alle complessive circostanze del caso concreto, ha integrato i presupposti per disporre la compensazione ai sensi dell’art. 84, comma 2, c.p.a., norma che espressamente consente al giudice di compensare le spese quando la rinuncia sia accettata dalla controparte o comunque risulti giustificata dalle specifiche vicende del processo.
In conclusione, il TAR ha dato atto della rinuncia, dichiarando l’estinzione del giudizio e compensando integralmente le spese tra le parti costituite.
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Nota della Redazione
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