Cessazione materia del contendere e improcedibilità per carenza d’interesse (TAR Lazio n. 4035 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il versamento, da parte dell’azienda fornitrice di dispositivi medici, della quota ridotta del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla legge n. 118/2025, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., e non già la cessazione della materia del contendere. Il pagamento integrale della quota ridotta, pur estinguendo l’obbligazione e precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa, non costituisce evento satisfattivo della domanda di annullamento degli atti impugnati, sicché la pronuncia del giudice risulta inutile per il ricorrente.
Il Fatto
La società ricorrente, attiva nella commercializzazione di dispositivi medici, ha impugnato una pluralità di atti, tra cui i decreti ministeriali di certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018 e di adozione delle linee guida per il ripiano, nonché il decreto del Direttore Generale della Regione Veneto che ha definito l’elenco delle aziende fornitrici soggette a ripiano e i relativi importi, chiedendone l’annullamento previa adozione di misure cautelari.
Le Amministrazioni statali intimate e la Regione Veneto si sono costituite in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Nel corso del giudizio, la società ha depositato le attestazioni dell’intervenuto pagamento alla Regione Veneto delle somme nella misura ridotta del 25 per cento, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla legge n. 118/2025, dichiarando la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio osserva che la normativa sopravvenuta ha introdotto una disciplina transitoria per gli anni 2015-2018, prevedendo che gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici si intendono assolti con il versamento, entro trenta giorni, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. L’integrale versamento estingue l’obbligazione, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa e determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali, con compensazione delle spese.
Il Tribunale, tuttavia, ritiene di non poter accogliere la richiesta di cessazione della materia del contendere formulata dalla parte ricorrente. Tale istituto, infatti, può discendere unicamente dall’intervenuto annullamento d’ufficio dei provvedimenti oggetto della domanda demolitoria. Nel caso di specie, il pagamento effettuato dalla società integra una situazione di fatto e di diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, avendo fatto venir meno per il ricorrente l’utilità della pronuncia del giudice, come confermato da Cons. Stato, Sez. III, 28 marzo 2022, n. 2247.
Il Collegio precisa che il pagamento non costituisce evento satisfattivo della pretesa azionata in giudizio, consistente nella domanda di annullamento degli atti impugnati, proposta al fine di non effettuare alcun pagamento. Ne consegue che il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., e non già cessato per sopravvenuta carenza di materia del contendere.
La peculiarità della materia trattata induce infine il Collegio a compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
Nota della Redazione
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