Contrassegno disabili non legato al veicolo lecito per due targhe ZTL (TAR Campania n. 4212 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il contrassegno di parcheggio per disabili rilasciato ai sensi dell’art. 381, secondo comma, d.P.R. n. 495/1992 è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. Non è tuttavia illegittima la disciplina comunale che, per l’accesso alle zone a traffico limitato, richieda al titolare l’indicazione, fino ad un massimo di due, dei veicoli autorizzati, consentendo in ogni momento, in autonomia, la sostituzione delle targhe comunicate. Tale associazione non costituisce un vincolo alla circolazione ma un’indicazione richiesta a fini di controllo, realizzando un idoneo contemperamento tra il diritto alla mobilità delle persone disabili e le esigenze di effettività dei controlli, che non può risolversi nella rinuncia a qualsiasi forma di verifica del rispetto del divieto di accesso.
Il Fatto
La ricorrente, residente nel Comune di Napoli e titolare di contrassegno invalidi c.d. “contrassegno H”, impugnava la nota PEC dell’Ufficio Z.T.L. diversamente abili del Comune di Napoli, con cui l’inserimento nella Banca Dati per l’accesso alle ZTL e alle Corsie Preferenziali veniva subordinato alla previa indicazione del veicolo da utilizzare per il transito. Con motivi aggiunti la ricorrente estendeva l’impugnazione al comunicato pubblicato sul sito istituzionale con cui si annunciava la nuova piattaforma informatica per il rilascio del contrassegno per persone con disabilità, contestando la richiesta di indicare, fino ad un massimo di due, i dati identificativi dei veicoli autorizzati. La ricorrente lamentava la violazione degli artt. 2, 3 e 16 Cost., dell’art. 26 della Carta di Nizza, della normativa nazionale e sovranazionale in materia e deduceva che tale condizione si risolverebbe in una inammissibile compressione del diritto alla mobilità personale del disabile, non essendo il contrassegno vincolato ad uno specifico veicolo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, prescindendo dall’esame delle eccezioni in rito attesa l’infondatezza del gravame, osserva che l’impugnabilità degli atti amministrativi va riconosciuta ogni qual volta gli stessi risultino asseritamente lesivi, essendo irrilevante indagarne il nomen iuris o la categoria giuridica di appartenenza. In via dirimente, il TAR rileva che, sebbene l’Amministrazione abbia chiesto di fornire i dati identificativi di non più di due autovetture, il soggetto disabile o suo delegato può sempre, attraverso la nuova piattaforma ed in autonomia, modificare e adeguare le targhe dei veicoli tutte le volte che lo ritenga necessario. L’onere richiesto non risulta quindi particolarmente gravoso.
Il Tribunale richiama e condivide la giurisprudenza secondo cui l’associazione del contrassegno alle targhe non costituisce un vincolo ma un’indicazione richiesta a fini di controllo, modificabile in qualsiasi momento dal titolare. Tale sistema, peraltro, non è obbligatorio, essendo la piattaforma uno strumento messo a disposizione per consentire l’accesso nelle zone a traffico limitato. Il controllo elettronico delle targhe risulta l’unico strumento efficace per verificare il rispetto del divieto di accesso riservato alle categorie autorizzate, poiché in assenza di tale sistema l’Amministrazione non potrebbe mai sapere se una determinata vettura stia trasportando una persona titolare di contrassegno, vanificando il senso stesso delle autorizzazioni in deroga.
Il Collegio evidenzia, citando la giurisprudenza costituzionale, che tutti i diritti fondamentali si trovano in rapporto di integrazione reciproca e nessuno di essi ha prevalenza assoluta sugli altri, non potendosi ammettere l’illimitata espansione di un diritto che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente protette. Nella specie, gli incombenti richiesti al titolare garantiscono il dominio sull’utilizzo del contrassegno in un’ottica di prevenzione degli abusi e si sostanziano in adempimenti riconducibili ai doveri di solidarietà sociale, esigibili per assicurare l’effettività delle prerogative riconosciute dalla legge al titolare stesso e ai terzi che vantano pari diritti. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della questione.
Nota della Redazione
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