Improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse dopo il versamento del payback (TAR Lazio n. 5470 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il pagamento volontario degli oneri di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici, effettuato in adesione a una disciplina sopravvenuta che consente di definire la posizione, non integra un evento satisfattivo della pretesa demolitoria azionata, perché la domanda di annullamento mira proprio a non effettuare alcun versamento. Ne deriva, non la cessazione della materia del contendere — riservata all’annullamento d’ufficio dei provvedimenti gravati —, bensì l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La dichiarazione di improcedibilità consegue alla certezza della definitiva inutilità della pronuncia, quale situazione di fatto e di diritto sopravvenuta e del tutto nuova rispetto al momento della proposizione del gravame.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici, dopo la riassunzione a seguito dell’originario ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ha impugnato davanti al TAR Lazio gli atti con cui le erano stati determinati gli obblighi di ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9, del d.l. n. 78/2015 e dell’art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023, chiedendone l’annullamento. La società ha proposto anche motivi di legittimità costituzionale e istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nonché domanda di condanna alla restituzione delle somme eventualmente versate. Il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri si sono costituiti in giudizio per resistere. Con ordinanza n. 3826 del 17 luglio 2023 è stata accolta l’istanza cautelare; in data 17 aprile 2025 la ricorrente ha depositato motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la società ha versato gli oneri di ripiano per gli anni 2015-2018, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere o, in subordine, di sopravvenuto difetto di interesse. Il TAR ha escluso che il pagamento volontario possa condurre alla cessazione della materia del contendere, istituto che presuppone l’intervenuto annullamento d’ufficio dei provvedimenti impugnati, idoneo a soddisfare direttamente la pretesa demolitoria. Il versamento, invece, non realizza alcuna utilità corrispondente all’esito del giudizio: la ricorrente aveva agito per non pagare, sicché il pagamento esclude ogni residua utilità della pronuncia di annullamento.
Il giudice ha quindi ricondotto la fattispecie alla improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse di cui all’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., valorizzando il carattere di situazione nuova, certa e definitiva, che rende inutile la decisione di merito, secondo l’orientamento citato di Cons. Stato, Sez. III, n. 2247 del 2022. La pronuncia non entra nel merito delle censure, ma dichiara l’improcedibilità, con compensazione delle spese di lite per la peculiarità della materia.
Nota della Redazione
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