L’atto soprassessorio non interrompe il silenzio-inadempimento e l’obbligo di concludere il procedimento non è sospeso in attesa del parere richiesto (TAR Puglia n. 1042 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’atto con cui l’amministrazione comunica di aver richiesto un parere ad altra amministrazione e sospende sine die la decisione sull’istanza è un atto soprassessorio, non un provvedimento conclusivo del procedimento, e non fa venir meno l’obbligo di provvedere. L’azione avverso il silenzio è ammissibile anche quando l’amministrazione abbia adottato un atto soprassessorio, poiché tale atto non interrompe l’inerzia. L’obbligo di concludere il procedimento non è sospeso in mancanza dell’acquisizione del parere richiesto ad altra amministrazione, a ciò ostando l’espresso disposto dell’art. 16, co. 2, l. n. 241/1990.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di due concessioni demaniali marittime adiacenti, presentava al Comune istanza di accorpamento dei titoli concessori. Rimasta senza riscontro nel termine di conclusione del procedimento, la società proponeva ricorso avverso il silenzio-inadempimento ex art. 117 c.p.a., chiedendo la condanna dell’amministrazione a provvedere e la nomina di un commissario ad acta.

Il Comune si costituiva eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, avendo riscontrato l’istanza con nota del 4 dicembre 2025 con cui rappresentava la propria incompetenza a decidere, essendo la questione rimessa al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo illegittimo il silenzio serbato sull’istanza di accorpamento. La nota del 4 dicembre 2025, emessa peraltro dopo l’introduzione del giudizio, non è qualificabile come atto conclusivo del procedimento, avendo il Comune semplicemente dato atto di aver formulato un quesito al Ministero, senza declinare la propria competenza né adottare alcuna determinazione finale.

La nota è stata pertanto ricondotta al genus degli atti soprassessori, che non fanno venir meno l’obbligo di provvedere e la conseguente inerzia dell’amministrazione. Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui è ammissibile l’azione avverso il silenzio anche nei confronti di un atto soprassessorio, citando i precedenti di cui al testo.

Il TAR ha inoltre precisato che l’obbligo di concludere il procedimento non può ritenersi sospeso in mancanza dell’acquisizione del parere richiesto al Ministero, a ciò ostando l’espresso disposto dell’art. 16, co. 2, l. n. 241/1990. L’amministrazione, pertanto, avrebbe dovuto provvedere anche in assenza di riscontro al parere richiesto.

Il ricorso è stato quindi accolto, con condanna del Comune ad adottare un provvedimento espresso entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, riservando la nomina del commissario ad acta per il caso di persistente inerzia. Le spese sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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