Payback sanitario: il pagamento volontario determina improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse (TAR Lazio n. 5457 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il pagamento volontario, da parte dell’azienda fornitrice di dispositivi medici, degli oneri di ripiano dovuti per gli anni 2015-2018, effettuato ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95 del 2025, integra una situazione di fatto e di diritto sopravvenuta che rende certa e definitiva l’inutilità della pronuncia del giudice amministrativo. Tale pagamento, pur non costituendo evento satisfattivo della pretesa demolitoria azionata, determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., non potendo invece configurarsi una cessazione della materia del contendere in assenza di un annullamento d’ufficio dei provvedimenti impugnati.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio una serie di atti, tra cui il decreto della Provincia Autonoma di Bolzano del 12 dicembre 2022, con cui erano stati determinati gli importi dovuti a titolo di payback sanitario per gli anni 2015-2018, nonché i decreti ministeriali e la circolare attuativa dell’art. 9-ter, comma 9, d.l. n. 78 del 2015 e dell’art. 8, comma 3, d.l. n. 34 del 2023.
Il ricorso, originariamente proposto come straordinario al Presidente della Repubblica e successivamente trasposto in sede giurisdizionale, era stato integrato con motivi aggiunti avverso il sopravvenuto decreto provinciale del 15 giugno 2023, che aveva corretto e rideterminato gli importi. A seguito dell’accoglimento dell’istanza cautelare, la società aveva versato le somme dovute ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95 del 2025, chiedendo la cessazione della materia del contendere o, in subordine, la declaratoria di sopravvenuto difetto di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che il pagamento effettuato dalla ricorrente non poteva condurre alla cessazione della materia del contendere, istituto che presuppone l’intervenuto annullamento d’ufficio dei provvedimenti gravati, idoneo a soddisfare pienamente la pretesa sostanziale azionata. Nel caso di specie, invece, la domanda demolitoria era finalizzata a non effettuare alcun pagamento, sicché l’adempimento volontario non integrava un evento satisfattivo di tale specifica pretesa.
La circostanza del pagamento è stata nondimeno valutata come elemento idoneo a radicare una sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione nel merito, in quanto la situazione giuridica del ricorrente era ormai divenuta del tutto nuova rispetto al momento della proposizione del gravame, rendendo certa e definitiva l’inutilità di una pronuncia di annullamento, come già affermato da Cons. Stato, Sez. III, 28 marzo 2022, n. 2247.
Il Tribunale ha pertanto dichiarato l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prescindendo dall’esame dell’eccezione di difetto di legittimazione sollevata nei confronti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome.
La peculiarità della materia ha infine indotto il Collegio alla compensazione delle spese di lite, nonostante l’esito sfavorevole per la ricorrente.
Nota della Redazione
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