Chiarimenti al commissario ad acta sul credito da giudicato nel piano di riequilibrio finanziario (TAR Calabria n. 578 del 19.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, sospeso il giudizio ai sensi degli artt. 243-bis d.lgs. n. 267/2000 e 79, comma 1, c.p.a. per la pendenza di una procedura di riequilibrio finanziario, conserva il potere di impartire al commissario ad acta gli opportuni chiarimenti sull’esecuzione del titolo. Il commissario, ferma la preclusione all’esercizio di poteri di amministrazione attiva in via sostitutiva dell’ente inadempiente, deve verificare che il credito oggetto del giudicato sia stato inserito nel piano di riequilibrio e che, una volta cessata la causa di sospensione, l’ente provveda al relativo pagamento secondo le cadenze del piano medesimo. La delega delle funzioni commissariali non sopravvive all’allontanamento del delegato dall’organigramma dell’amministrazione, sicché il collegio può disporne la sostituzione.
Il Fatto
La ricorrente agiva per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del TAR di Reggio Calabria che aveva accolto la domanda risarcitoria nei confronti del Comune, rimasto contumace. Con sentenza n. 847 del 28.12.2022 il Tribunale, in accoglimento del ricorso, ordinava all’ente di dare esecuzione al titolo entro novanta giorni, nominando sin da subito il commissario ad acta nella persona del Segretario generale del Comune di Taurianova.
Nelle more dell’esecuzione, il Comune accedeva alla procedura di riequilibrio finanziario. Il Tribunale, con ordinanza n. 474 del 30.05.2023, disponeva la sospensione del giudizio ai sensi del 243-bis d.lgs. n. 267/2000, precisando che il commissario avrebbe dovuto comunque svolgere attività di informazione e sollecitazione, anche verificando l’inserimento del credito nel piano.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ripercorre l’evoluzione della vicenda esecutiva, segnata dall’approvazione, da parte della Corte dei conti, del piano di riequilibrio finanziario del Comune. La Sezione Regionale di Controllo ha infatti approvato, con deliberazione del 5.12.2024, il piano di riequilibrio pluriennale dell’ente, come riformulato dopo l’originaria delibera consiliare.
In questo contesto, il Tribunale rileva che la delega all’espletamento del mandato commissariale, conferita dal Segretario di Taurianova a un funzionario del medesimo ente, era venuta meno perché il delegato si era nel frattempo allontanato dall’organigramma dell’amministrazione. Il Collegio ha quindi sostituito il commissario, nominando il Prefetto di Reggio Calabria, con facoltà di delega a un funzionario dell’Ufficio, al fine di acquisire la documentazione necessaria a valutare la sorte del credito.
Con il provvedimento qui annotato, il Tribunale rende al nuovo commissario i chiarimenti richiesti in ordine alle modalità di esecuzione del titolo. In continuità con l’ordinanza sospensiva, il commissario deve preliminarmente accertare se il credito da giudicato sia stato inserito nel piano di riequilibrio e, in caso positivo, verificare che sia stato soddisfatto nei termini ivi previsti. Solo in caso di esito negativo, egli è tenuto a insediarsi entro quindici giorni e ad assicurare l’integrale adempimento nel successivo termine di novanta giorni, con le modalità già fissate nella sentenza n. 847 del 2022.
Il Collegio conferma infine che l’eventuale richiesta di proroga del termine di novanta giorni, al ricorrere di circostanze documentate, sarà esaminata e decisa direttamente dal magistrato relatore, al quale viene delegata l’adozione delle consequenziali statuizioni. La decisione delinea così un modello di ottemperanza compatibile con la procedura di riequilibrio finanziario: il commissario non si sostituisce all’ente nell’amministrazione attiva, ma presidia la corretta destinazione delle risorse pianificate al soddisfacimento del creditore per titolo esecutivo.
Nota della Redazione
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