Oltraggio in carcere e diniego di pene sostitutive per proclività a delinquere (Cass. pen. Sez. VI n. 10070 del 13.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, gli ambienti penitenziari e la cella costituiscono luogo aperto al pubblico, trovandosi nella piena disponibilità dell’amministrazione penitenziaria. È sufficiente che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale possano essere udite dai presenti, poiché già questa potenzialità integra l’aggravio psicologico che compromette la prestazione e disturba il compimento dell’atto d’ufficio. In tema di pene sostitutive introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022, la sostituzione resta subordinata a una valutazione discrezionale e a un giudizio prognostico ancorati ai parametri dell’art. 133 cod. pen.; i “fondati motivi” che la escludono ai sensi dell’art. 58, comma 1, l. n. 689 del 1981 richiedono adeguata motivazione sul bilanciamento tra finalità rieducativa ed effettività della pena. La prognosi sfavorevole fondata sui precedenti penali costituisce accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità.

Il Fatto

La Corte d’appello di Ancona confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Ascoli Piceno, con la diminuente del rito, alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato di cui all’art. 341-bis cod. pen. Il detenuto aveva offeso l’onore e il prestigio di un ufficiale di polizia penitenziaria, proferendo un’espressione ingiuriosa e sputandogli alle spalle, all’interno della semisezione del reparto di alta sicurezza della casa circondariale, in presenza di più persone.

La Corte territoriale respingeva la richiesta di applicazione di una sanzione sostitutiva, ritenendo che la potenzialità criminogena dell’imputato, attestata da precedenti condanne, non garantisse il rispetto delle prescrizioni. Il difensore ricorreva per cassazione lamentando la violazione di legge e la mancanza di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile, giudicando i motivi meramente ripetitivi delle censure di merito già disattese in appello e, comunque, manifestamente infondati.

Quanto alla configurabilità dell’oltraggio, la Corte ha richiamato il costante orientamento giurisprudenziale. Da un lato, Sez. VI n. 26028 del 15.05.2018 ha stabilito che la cella e gli ambienti penitenziari sono luogo aperto al pubblico e non luogo di privata dimora, essendo nella piena disponibilità dell’amministrazione penitenziaria. Dall’altro, Sez. VI n. 19010 del 28.03.2017 ha precisato che è sufficiente la potenziale udibilità delle espressioni offensive da parte dei presenti, poiché già tale attitudine compromette la prestazione del pubblico ufficiale mentre compie un atto del proprio ufficio.

La Corte ha ritenuto logica e adeguata la ricostruzione dei giudici di merito, i quali avevano accertato che le frasi si erano concretizzate in un atteggiamento volto a compromettere la regolarità del servizio di vigilanza, mentre l’ufficiale ricollocava il detenuto nella cella di pertinenza, e che le offese erano perfettamente udibili dagli altri detenuti presenti. Trattasi di accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità.

Sul diniego delle pene sostitutive, la Corte ha ricostruito il quadro normativo: l’art. 20-bis cod. pen., aggiunto dal d.lgs. n. 150 del 2022, elenca le pene sostitutive, la cui disciplina è declinata dalla l. n. 689 del 1981. L’art. 58, comma 1, attribuisce al giudice, nei limiti di legge e tenuto conto dei criteri dell’art. 133 cod. pen., il potere di applicare le pene sostitutive quando risultano più idonee alla rieducazione e assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati, escludendo la sostituzione in presenza di fondati motivi di inadempimento delle prescrizioni.

L’indirizzo formatosi sul quadro precedente alla novella del 2022 — Sez. III n. 19326 del 27.01.2015 — è stato confermato anche per le pene sostitutive della riforma, che continuano a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale e a un giudizio prognostico positivi, ancorati all’art. 133 cod. pen. (Sez. VI n. 33027 dell’11.05.2023). I “fondati motivi” che non consentono la sostituzione richiedono un’adeguata motivazione sul bilanciamento tra istanze rieducative ed effettività della pena (Sez. V n. 17959 del 26.01.2024). Nel caso concreto, la Corte d’appello ha giustificato la prognosi sfavorevole con il riferimento ai numerosi e gravi precedenti, tra cui due condanne definitive per reati omologhi, dimostrativi di proclività a delinquere: accertamento di fatto non illogicamente motivato e perciò non sindacabile (Sez. I n. 35849 del 17.05.2019).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 341-bis c.p.

Tutte le 84 sentenze sull'art. 341-bis c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *