Peculato e consumazione al momento del rimborso, non dello scontrino (Cass. pen. Sez. 2 n. 16859 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di peculato, la condotta di appropriazione si consuma non con l’emissione dello scontrino fiscale, ma con l’effettivo ottenimento del rimborso in denaro, momento in cui il pubblico ufficiale consegue la disponibilità della somma. Ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, pertanto, occorre fare riferimento alla data di erogazione del rimborso e non a quella del documento fiscale. È inammissibile il ricorso per cassazione che, in sede di rinvio, deduca la nullità per violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. con riferimento a fatti non contestati, quando la sentenza di annullamento abbia già individuato i limiti oggettivi del giudizio di rinvio. La Corte di appello, in sede di rinvio, può legittimamente negare la rinnovazione del dibattimento quando le prove richieste siano superflue e inconferenti, in quanto volte ad accertare la regolarità formale delle procedure amministrative di rimborso e non la finalità pubblica sostanziale della spesa.

Il Fatto

La Corte di appello di Milano, in sede di rinvio, aveva dichiarato non doversi procedere per i fatti commessi in epoca antecedente al 29 dicembre 2011 perché estinti per prescrizione, rideterminando la pena per il reato di cui al capo 61) della imputazione. Il ricorrente, condannato, aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea individuazione del termine di decorrenza della prescrizione, la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. per la condanna per fatti non contestati e la violazione degli artt. 627, comma 3, 190, 198 e 179 cod. proc. pen. per il diniego di rinnovazione probatoria. Il ricorrente aveva sostenuto che la condotta di peculato si consumasse con l’emissione dello scontrino, sicché i fatti del 2011 sarebbero stati prescritti.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha preliminarmente respinto il primo motivo, affermando il principio per cui la condotta di peculato non si consuma con l’emissione dello scontrino, ma con l’ottenimento del rimborso. Richiamando la motivazione della sentenza rescindente, la Corte ha evidenziato come, nel caso dei ristoranti convenzionati, il ristoratore presentasse la richiesta di pagamento al gruppo consiliare solo successivamente, sicché il rimborso veniva erogato nell’anno successivo rispetto alla consumazione del pasto. Ne consegue che la data di consumazione del reato, e quindi il dies a quo del termine di prescrizione, coincide con il momento dell’erogazione del rimborso.

La Corte ha quindi rigettato anche il secondo motivo, osservando come la sentenza di annullamento avesse già delimitato l’oggetto del giudizio di rinvio. La circostanza che al ricorrente fossero addebitate spese antecedenti al termine prescrizionale non configurava una violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., atteso che la sentenza rescindente aveva individuato i fatti ancora perseguibili.

Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto legittimo il diniego di rinnovazione probatoria opposto dalla Corte di appello. Le prove richieste — volte a chiarire le modalità di documentazione delle somme da parte dei funzionari regionali — erano state correttamente giudicate superflue e inconferenti, in quanto dirette a verificare la regolarità formale delle procedure di rimborso, e non l’ipotetica finalità pubblica delle somme erogate, che costituiva il thema decidendum del giudizio di rinvio.

Da ultimo, la Corte ha distinto la posizione del ricorrente da quella del coimputato il cui caso era stato definito per prescrizione, rilevando come l’unica spesa contestata a quest’ultimo risalisse al 2009, mentre al ricorrente erano contestati scontrini emessi nel 2011 e rimborsati nel 2012.

Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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