Danno da peculato e danno all’immagine, responsabilità del coobbligato solidale (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 47 del 13.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per danno erariale, il pubblico ministero contabile ha interesse e legittimazione a promuovere separatamente l’azione risarcitoria nei confronti di ciascun corresponsabile in solido, anche quando sussista già un titolo esecutivo verso altro coobbligato, poiché l’obbligazione solidale dà luogo a tanti rapporti obbligatori quanti sono i condebitori e non impone la contestuale evocazione in giudizio di tutti i presunti responsabili. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio contabile quanto all’accertamento del fatto storico, ma resta demandata al giudice erariale la verifica del danno oggettivo, del nesso causale e dell’elemento soggettivo. Il danno all’immagine della pubblica amministrazione, di natura non patrimoniale, non si presume per il solo fatto della condanna penale e deve essere allegato e provato, anche per presunzioni, con riferimento alla diffusione dello scritto, alla rilevanza dell’offesa e alla posizione del soggetto.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio un assistente capo coordinatore della Polizia di Stato, in servizio presso la Polfer ligure come autista di un dirigente superiore, contestandogli l’illecito utilizzo di veicoli di servizio per esigenze personali del superiore mediante false attestazioni di missioni fuori sede.
La pretesa riguardava il danno patrimoniale diretto da peculato e il danno all’immagine conseguente alla diffusione mediatica dei fatti. Il convenuto ha contestato ogni addebito, invocando la propria condizione di sudditanza psicologica rispetto al dirigente e sostenendo l’insussistenza del dolo e del danno reputazionale.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Sezione affronta la questione dell’interesse e della legittimazione della Procura, in presenza di un titolo esecutivo già formatosi verso il dirigente. Il Collegio richiama la disciplina dell’obbligazione solidale e rileva che essa determina tanti rapporti obbligatori quanti sono i condebitori. Non esiste alcuna norma che imponga, a pena di inammissibilità, la contestuale evocazione di tutti i presunti responsabili, operando la scissione del rapporto processuale anche in caso di concorso doloso.
Nel merito, la Corte applica il principio della storicità del fatto: la sentenza penale irrevocabile vincola il giudice contabile quanto alla ricostruzione dei fatti, mentre resta riservata a quest’ultimo la verifica del danno, del nesso causale e dell’elemento soggettivo. La condotta di falsificazione dei fogli di viaggio, ammessa in sede penale con valore confessorio, dimostra la piena consapevolezza del convenuto.
La tesi della sudditanza psicologica è respinta. Il dipendente che riceve un ordine illegittimo ha il diritto-dovere di rimostranza e deve disattenderlo quando sia vietato dalla legge penale. Il giudice penale ha esaminato tale profilo solo ai fini delle attenuanti generiche, senza escludere il dolo. La prassi contra legem non ha efficacia scriminante.
Quanto al danno patrimoniale da peculato, la domanda è accolta. Passando al danno non patrimoniale, la Sezione ricostruisce l’evoluzione normativa dell’art. 1, comma 1-sexies, del decreto-legge n. 78 del 2009, come modificato dal d.lgs. n. 174/2016, che ha ampliato il perimetro dei reati rilevanti. Tuttavia, il danno all’immagine non è automatico: richiede allegazione e prova, anche presuntiva, degli elementi oggettivi, soggettivi e sociali.
La Corte esclude che tali elementi sussistano. Le pubblicazioni si concentrano sulla figura del dirigente; il convenuto non è mai compiutamente identificato e appare nella narrazione in posizione di soggezione. La diffusione è limitata nel tempo e nessuna disfunzione operativa è emersa. La domanda di risarcimento del danno all’immagine è pertanto rigettata per mancato superamento della soglia minima di lesività.
Nota della Redazione
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