Offerte tecniche conformi alla lex specialis e sindacato sul punteggio tabellare (TAR Lombardia n. 513 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di appalti pubblici, la valutazione di conformità dell’offerta tecnica alle caratteristiche minime richieste dalla lex specialis costituisce espressione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante, sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità, travisamento dei fatti o carenza istruttoria. Il concorrente che deduca l’inadeguatezza delle offerte altrui non può sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione, né la relazione tecnica di parte può introdurre censure ulteriori rispetto a quelle formulate nel ricorso. Ove il criterio di valutazione abbia natura tabellare, l’attribuzione del punteggio è vincolata al dato dichiarato in offerta e difetta di margini di discrezionalità, con la conseguenza che la contestazione del punteggio presuppone l’accertata inidoneità dell’offerta, che la renda meritevole di esclusione.

Il Fatto

Il Comune di Mantova, nell’ambito del progetto di smart mobility finanziato da Regione Lombardia, indice una procedura aperta per la fornitura di una smart control room di mobilità, di dispositivi intelligenti e di un applicativo per l’analisi dei flussi video, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Alla gara partecipano tre concorrenti. L’aggiudicazione viene disposta in favore di una società, con il punteggio complessivo più elevato. La seconda classificata impugna la determinazione di aggiudicazione, deducendo che l’aggiudicataria e la seconda graduata avrebbero dovuto essere escluse per carenza delle caratteristiche tecniche minime relative alle Road Side Unit e alla comunicazione V2X, e chiedendo in subordine la decurtazione del punteggio attribuito sul criterio della latenza, oltre all’aggiudicazione in proprio favore o al risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione della lex specialis, che individua nelle Road Side Unit e nella tecnologia V2X elementi essenziali dell’infrastruttura, la cui assenza avrebbe imposto l’esclusione dell’offerta. Il thema decidendum riguarda quindi la verifica della concreta rispondenza delle offerte a tali caratteristiche minime.

Il Tribunale esamina le offerte tecniche delle controinteressate e le ritiene conformi. Quanto alla prima, la soluzione progettata su architettura a tre livelli prevede la generazione e la predisposizione alla trasmissione di messaggi standard CAM e DENM, con modulo V2X a livello di aggregatore. Quanto alla seconda, l’offerta indica la fornitura di sistemi comprensivi di Road Side Unit abilitanti alla comunicazione V2X e la diffusione locale di messaggi DENM. Ne discende che la dedotta assenza della serializzazione e del V2X si risolve in una mera congettura, smentita dalla documentazione di causa.

Il Collegio afferma che la relazione tecnica di parte depositata dalla ricorrente costituisce una inammissibile sostituzione del privato alle valutazioni riservate alla stazione appaltante, introducendo peraltro argomenti nuovi rispetto alle doglianze del ricorso. Il sindacato giudiziale resta dunque nei limiti della verifica di illogicità e travisamento.

Quanto al secondo motivo, formulato in via subordinata, il Tribunale ne rileva la dipendenza dal presupposto dell’illegittimità delle offerte tecniche. Accertata la loro conformità, viene meno il fondamento della censura sull’attribuzione dei nove punti per il criterio A.5.1. Il punteggio appare legittimo anche in ragione della natura tabellare del criterio, che assegna nove punti per latenza end-to-end pari o inferiore a 100 ms ed esclude margini di valutazione discrezionale; entrambe le controinteressate hanno dichiarato tale valore.

Il terzo motivo, che assume l’incompletezza delle offerte economiche per difetto dei requisiti tecnici minimi, è infondato per le medesime ragioni. Il ricorso è rigettato e le spese di lite sono compensate in ragione della novità e dell’elevato tecnicismo delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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