Gettoni di presenza dei consiglieri comunali: resta la riduzione del 10% (Corte dei Conti Sez. contr. Lazio n. 6 del 31.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di diritto enunciato dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione n. 11/2023/QMIG non è applicabile, in via interpretativa, anche alla fattispecie dei gettoni di presenza di cui all’art. 82, comma 2, d.lgs. n. 267/2000. Questa resta assoggettata alla decurtazione del 10% disposta dal comma 54 dell’art. 1 della legge n. 266/2005. La riduzione del 10% è dunque tuttora applicabile ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali. L’indennità di funzione e il gettone di presenza hanno natura diversa, sicché l’interpretazione caducatoria riferita alla prima non può estendersi analogicamente al secondo.
Il Fatto
Il Consiglio delle autonomie locali del Lazio ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la richiesta di parere di un Comune, formulata ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003. L’istante chiede se la riduzione del 10% prevista dal comma 54 dell’art. 1 della legge n. 266/2005 sia ancora applicabile ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali. Il dubbio muove dalla deliberazione della Sezione delle autonomie n. 11 del 10 luglio 2023, che ha escluso la natura strutturale del taglio del 10% sulle indennità di funzione senza richiamare i gettoni di presenza.
La Sezione ha dapprima sospeso la decisione e rimesso al Presidente della Corte la valutazione sull’opportunità di deferire alla Sezione delle autonomie, ai sensi dell’art. 6, comma 4, d.l. n. 174/2012, una questione di massima di particolare rilevanza, per garantire l’uniforme applicazione del principio.
La Motivazione della Corte
La Sezione delle autonomie, con delibera n. 3/2025/QMIG del 23 gennaio 2025, ha aderito alla prospettazione già offerta dalla Sezione regionale e ha confermato la perdurante applicabilità della riduzione del 10% ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali. L’argomento centrale è la diversità di natura tra i due emolumenti: l’indennità di funzione è fissa e connessa alla carica; il gettone di presenza è variabile, perché commisurato all’effettiva partecipazione alle sedute del consiglio.
La Corte osserva che, pur essendo entrambi gli emolumenti disciplinati nel Capo IV del d.lgs. n. 267/2000, l’art. 82, comma 2, fissa un tetto mensile pari a un quarto dell’indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente. Questa differenza strutturale di misura e di funzione impedisce l’estensione dell’opzione ermeneutica già espressa dalla Sezione delle autonomie.
Il ragionamento decisivo riguarda il presupposto della pronuncia del 2023: la successione di leggi nel tempo. La legge n. 234/2021, ai commi 583-585, ha modificato unicamente i precedenti importi delle indennità di funzione, delineando una successione di legge con effetti abroganti della disciplina precedente. Nulla ha invece disposto quanto alla diversa fattispecie dei gettoni di presenza, la cui disciplina è rimasta immutata.
Venendo meno il presupposto fondante della precedente opzione ermeneutica, la Corte esclude che il principio di diritto di n. 11/2023/QMIG possa estendersi in via analogica. L’incremento delle indennità di funzione ha come unico effetto indiretto la rideterminazione del tetto massimo percepibile dai consiglieri, senza incidere sul valore unitario del gettone.
La Sezione regionale, conformandosi al principio di diritto della Sezione delle autonomie, rileva che la riduzione del 10% disposta dal comma 54 dell’art. 1 legge n. 266/2005 risulta tuttora applicabile ai gettoni di presenza di cui all’art. 82, comma 2, d.lgs. n. 267/2000.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.