Bancarotta preferenziale: prescrizione dalla sentenza di fallimento (Cass. pen. Sez. V n. 24897 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel caso in cui all’ammissione alla procedura di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, il termine di prescrizione del reato di bancarotta preferenziale decorre dalla sentenza dichiarativa di fallimento e non dalla precedente ammissione al concordato. Il concorso tra l’art. 236, comma secondo, n. 1, legge fall. e l’art. 223 legge fall. va risolto applicando il criterio di specialità, con la conseguente applicazione della fattispecie fallimentare. Nella fase delle indagini preliminari la contestazione è fluida e il pubblico ministero può modificarne i termini fattuali e qualificatori, ivi compresa l’aggravante ad effetto speciale, senza che operi il divieto desumibile dall’art. 129 cod. proc. pen., che presuppone un’azione penale già esercitata.
Il Fatto
Il sequestro preventivo, diretto e per equivalente, di somma di denaro viene disposto nei confronti dell’indagato per il fumus del reato di bancarotta preferenziale, contestato in relazione a condotte consumate alla data di dichiarazione di fallimento della società.
La richiesta di revoca è rigettata dal giudice per le indagini preliminari; l’appello proposto innanzi al Tribunale, in funzione di giudice per il riesame in materia cautelare reale, è respinto. Il Tribunale esclude la prescrizione, ritenendo che il termine decorra dalla sentenza dichiarativa di fallimento e non dall’ammissione al concordato, e reputa legittima l’aggravante contestata nell’imputazione provvisoria. Il ricorrente impugna per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla giurisprudenza consolidata secondo cui, in presenza di successione tra concordato preventivo e fallimento, la disuguaglianza delle due procedure non consente di ravvisare quella uniformità idonea a far assorbire la seconda nella prima. Il concorso di norme tra l’art. 236, comma secondo, n. 1, legge fall. e l’art. 223 legge fall. va quindi risolto in chiave di specialità, con applicazione della fattispecie ancorata alla dichiarazione di fallimento.
Da ciò discende che il termine prescrizionale decorre dalla sentenza dichiarativa di fallimento, perché la vicenda fallimentare ricapitola in sé quanto occorso in precedenza e arricchisce l’elemento costitutivo dei reati concorsuali. Il principio è ribadito anche per la bancarotta preferenziale prefallimentare, il cui termine decorre parimenti dalla dichiarazione di fallimento. La prima censura è pertanto infondata.
La Corte esamina poi l’eccezione di preclusione della contestazione suppletiva dell’aggravante ad effetto speciale del danno patrimoniale di rilevante gravità. Il provvedimento cautelare richiede soltanto la descrizione sommaria del fatto, idonea a consentire all’indagato di conoscere il fatto nelle linee generali e di esercitare la difesa.
La cristallizzazione dell’accusa si realizza solo a conclusione dell’udienza preliminare o, dopo la riforma, nella udienza predibattimentale a seguito di citazione diretta. Nella fase delle indagini preliminari, invece, la contestazione è fluida: il pubblico ministero può procedere alle modificazioni fattuali e alle precisazioni qualificatorie in qualsiasi momento, compresa l’udienza per il riesame delle misure cautelari. Il giudice del riesame, pur potendo confermare la misura per ragioni diverse, non può discostarsi dalla base fattuale dell’addebito cautelare.
Quanto all’obbligo di immediata declaratoria della causa estintiva, la Corte richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 12283 del 25/01/2005, secondo cui l’art. 129 cod. proc. pen. opera in ogni stato e grado del processo, non del procedimento: nelle indagini manca l’imputazione e le situazioni ipotizzate trovano soluzione nell’archiviazione. Il termine prescrizionale, computato in anni sette e mesi sei, non era quindi spirato alla data del sequestro. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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