Pedissequa reiterazione dei motivi d’appello e confisca ex art. 12-bis (Cass. pen. Sez. VII n. 35504 del 06.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, perché omettono il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento impugnato. Il delitto di occultamento delle scritture contabili è integrato in tutti i casi in cui la distruzione o l’occultamento non consenta o renda difficoltosa la ricostruzione delle operazioni, rimanendo escluso solo quando il risultato economico sia accertabile in base ad altra documentazione conservata dall’imprenditore. In tema di reati tributari, la confisca per equivalente disposta in via subordinata a quella diretta costituisce piana applicazione dell’art. 12-bis d. lgs. 74/2000.

Il Fatto

La Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trapani del 06/03/2023, confermava la pena inflitta in primo grado in anni due e mesi nove di reclusione per i reati di cui agli artt. 4, 5 e 10 d. lgs. 74/2000 e ordinava la confisca, diretta e in subordine per equivalente, del profitto dei reati.

Avverso tale sentenza il condannato proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: la contestazione della sussistenza del delitto di occultamento delle scritture contabili, l’eccessività della pena e l’omessa esclusione della recidiva, e il difetto di motivazione sulla confisca per equivalente.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Le prime due doglianze costituiscono pedissequa reiterazione di analoghe censure dedotte con i motivi di appello e motivatamente disattese dai giudici di merito. Il principio è ribadito con richiamo a Sez. 2 n. 19411 del 12/3/2019, Furlan e Sez. 2 n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina: la funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata del provvedimento, che si realizza attraverso motivi che, a pena di inammissibilità ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., indichino specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto.

Se il motivo si limita a riprodurre quello d’appello, per ciò solo si destina all’inammissibilità, perché il provvedimento formalmente attaccato rimane di fatto ignorato.

Nel merito, quanto al primo motivo, la Corte rileva che nel corso della verifica fiscale il condannato ha tenuto una reiterata e attiva condotta di sottrazione o occultamento delle scritture contabili obbligatorie, e altra documentazione è stata rinvenuta solo presso i clienti della società. Richiamando Sez. 3 n. 20748 del 16/03/2016, Capobianco, si afferma che il delitto è integrato in tutti i casi in cui l’occultamento renda difficoltosa la ricostruzione delle operazioni.

Sul trattamento sanzionatorio, l’applicazione della recidiva facoltativa è giustificata dallo spessore criminale e dalla pericolosità del condannato, mentre l’esclusione delle attenuanti generiche discende dall’assenza di positivi elementi di valutazione. Le doglianze sono quindi generiche e inammissibili.

La terza doglianza è manifestamente infondata: la sentenza impugnata ha disposto la confisca per equivalente solo ove la confisca diretta non sia possibile, in piana applicazione del tenore dell’art. 12-bis d. lgs. 74/2000. Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento e il versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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