Motivazione del sequestro probatorio e proporzionalità del vincolo reale (Cass. pen. Sez. V n. 35495 del 06.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto di sequestro probatorio e il decreto di convalida, anche quando abbiano ad oggetto cose costituenti corpo di reato, devono contenere a pena di nullità una motivazione specifica sulla finalità perseguita per l’accertamento dei fatti, con indicazione del fumus commissi delicti, della riconducibilità del bene a corpo o cosa pertinente al reato e dello scopo probatorio del vincolo. L’onere motivazionale è però proporzionato alla natura del collegamento tra bene e reato: se il nesso è immediato o intuitivo, è sufficiente una formula sintetica; se è indiretto, la motivazione deve essere più pregnante. L’uso di formule sintetiche o prestampate non inficia di per sé la validità della convalida, quando dagli atti richiamati emergano le ragioni probatorie del vincolo, poiché rileva l’adeguatezza della motivazione e non la sua forma. Il sequestro deve inoltre rispettare i requisiti di proporzionalità e residualità, potendosi ricorrere al vincolo reale solo quando allo stesso risultato non si possa pervenire con modalità meno afflittive.

Il Fatto

La Polizia giudiziaria ha operato di iniziativa il sequestro di beni rinvenuti presso un’attività commerciale, in relazione al delitto di cui all’art. 473 cod. pen. Il Pubblico ministero ha convalidato il sequestro con decreto dell’8 gennaio 2026. L’indagato ha proposto istanza di riesame e il Tribunale di Prato, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il provvedimento con ordinanza del 23 febbraio 2026.

Avverso tale ordinanza l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in relazione all’art. 325 cod. proc. pen. per motivazione apparente del decreto di convalida e per indebita integrazione postuma della motivazione da parte del Tribunale del riesame. Il ricorrente ha sostenuto che il provvedimento ablativo non conteneva l’indicazione del fatto né del nesso di pertinenza tra questo e i beni sequestrati, limitandosi a formule di stile.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’indirizzo consolidato secondo cui il decreto di sequestro probatorio e il decreto di convalida devono contenere, a pena di nullità, una specifica motivazione sulla finalità perseguita per l’accertamento dei fatti, richiamando le Sezioni Unite n. 36072 del 2018 e le Sezioni Unite n. 5876 del 2004. Tale motivazione, per quanto concisa, deve dare conto del fumus del reato, delle ragioni per cui la cosa è configurabile come corpo o cosa pertinente al reato e della finalità probatoria del vincolo.

Il Collegio precisa però che l’onere motivazionale è proporzionato alla natura del collegamento tra bene e reato: se il nesso è immediato o intuitivo, esso può essere assolto con una formula sintetica; se è indiretto, la motivazione deve essere tanto più pregnante, come affermato da Sez. III n. 50324 del 2023. Ne deriva che l’uso di formule estremamente sintetiche o prestampate non inficia di per sé la validità della convalida, quando dagli atti richiamati siano esplicitate le ragioni probatorie del vincolo, poiché rileva la presenza di una adeguata motivazione e non la forma che essa assume, secondo Sez. II n. 12021 del 2026 e Sez. III n. 7160 del 2018.

La Corte sottolinea poi che la motivazione è funzionale a garantire l’equilibrio tra l’interesse generale all’apposizione del vincolo e il sacrificio del diritto del singolo sui propri beni, tutelato dagli artt. 42 Cost. e 1 del Prot. n. 1 addizionale alla CEDU. Il sequestro probatorio deve quindi essere proporzionale all’esigenza perseguita; il requisito della proporzionalità contiene in sé quello della residualità, con la conseguenza che al sequestro si può ricorrere solo quando allo stesso risultato non si possa pervenire con modalità meno afflittive, onde evitarne il carattere inutilmente vessatorio.

Quanto al fumus, il decreto deve indicare le condotte di reato e il loro oggetto, sì da rendere possibile la verifica del fumus commissi delicti, non essendo consentito l’uso del sequestro in funzione meramente esplorativa (Sez. VI n. 5995 del 2025). Il Tribunale del riesame, dal canto suo, è chiamato a verificare l’astratta configurabilità del reato, non la fondatezza dell’accusa, valutando l’idoneità degli elementi a rendere proficue ulteriori indagini (Sez. VI n. 38910 del 2025; Sez. III n. 3465 del 2019).

Nel caso concreto, il Pubblico ministero ha individuato adeguatamente l’astratta configurabilità del reato di cui all’art. 473 cod. pen., attraverso il richiamo al sequestro operato d’iniziativa dalla polizia giudiziaria e al rinvenimento di stencil e telai per stampa serigrafica recanti immagini e scritte riconducibili a marchi noti, per i quali l’indagato non aveva fornito documentazione sulla provenienza e sull’originalità. Il decreto di convalida contiene l’espresso riferimento agli accertamenti finalizzati a verificarne la genuinità: motivazione sintetica, ma adeguata, stante la relazione di immediatezza tra beni e reato. Il ricorso è pertanto infondato ed è esclusa l’indebita integrazione postuma della motivazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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