Ottemperanza e rimborsi sisma: incapienza fondi non estingue il diritto al credito (Cass. civ. Sez. 5 n. 4095 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza tributaria, i limiti quantitativi al rimborso introdotti dall’art. 16-octies del d.l. n. 91/2017, convertito con modificazioni dalla l. n. 123/2017, operano come ius superveniens che non incide sul titolo del diritto alla ripetizione formatosi nei giudizi instaurati prima della loro entrata in vigore. L’eventuale incapienza delle risorse stanziate non determina la falcidia sostanziale del credito accertato con sentenza passata in giudicato. Il giudice dell’ottemperanza deve accertare la disponibilità dei fondi e, in caso di verificata incapienza, attivare le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica, compresa l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, per dare completa esecuzione alla decisione.
Il Fatto
Un contribuente, lavoratore dipendente in un Comune colpito dal sisma della Sicilia del 1990, aveva richiesto nell’anno 2009 il rimborso del 90% delle imposte versate per gli anni 1990-1992. Avverso il silenzio-rifiuto dell’Ufficio, la Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso, condannando l’Amministrazione finanziaria al pagamento. La sentenza era stata confermata in appello e il ricorso dell’Agenzia delle Entrate era stato respinto dalla Cassazione, con conseguente passaggio in giudicato della decisione. L’Amministrazione aveva corrisposto solo il 50% dell’importo dovuto, applicando la riduzione prevista dall’art. 16-octies del d.l. n. 91/2017.
Il contribuente aveva quindi proposto ricorso in ottemperanza, accolto dalla CTR che aveva nominato un commissario ad acta per l’attuazione dell’integrale rimborso. Avverso tale decisione, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, lamentando la violazione della normativa sopravvenuta che limitava la misura del rimborso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente ricordato che l’art. 70, comma 10, d.lgs. n. 546/1992 limita le censure ammissibili contro la sentenza resa in ottemperanza alle sole violazioni delle norme del procedimento, interpretate come comprensive del mancato o difettoso esercizio del potere-dovere di interpretare e integrare il dictum del giudicato cui l’Amministrazione non si sia adeguata. Nel caso di specie, la questione dei limiti del rimborso doveva trovare ingresso proprio in sede di attuazione del comando giudiziale.
Quanto al merito, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la legge sopravvenuta che introduce limiti quantitativi al rimborso non incide sui giudizi in corso, poiché non tocca il titolo del diritto alla ripetizione ma solo la fase esecutiva del medesimo. La modifica legislativa opera con efficacia limitata ai procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore, delineando un diverso procedimento amministrativo di rimborso.
Principio dirimente è che la norma non prevede una falcidia sostanziale del quantum del credito accertato con sentenza irrevocabile. L’eventuale incapienza delle risorse stanziate preclude l'”effettuazione” del rimborso ma non estingue il diritto all’integrale adempimento. La Corte ha precisato che, in caso di concreta impossibilità di pagamento sui capitoli ordinari, possono essere esperite le procedure di contabilità pubblica, in particolare l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, con cui lo Stato esegue il pagamento mediante anticipazione del tesoriere, in attesa della regolarizzazione contabile.
La soluzione interpretativa che esclude la falcidia del credito è stata ritenuta costituzionalmente orientata e conforme alla CEDU, alla luce del principio del “giusto equilibrio”. Rinviando al giudice dell’ottemperanza la verifica della capienza dei fondi e l’adozione dei provvedimenti specifici per l’attuazione, la Corte ha accolto il ricorso nei termini precisati, cassando la sentenza impugnata con rinvio al giudice a quo, restando assorbita la questione di legittimità costituzionale sollevata dal contribuente.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.